Eventuali periodi riscattati nella gestione Inps dopo la conclusione del trasferimento dei contributi nella gestione ex-inpdap potranno essere trasferiti solo presentando una seconda domanda di ricongiunzione.
Regolarizzazioni contributive e riscatti piu’ difficili una volta che la pratica di ricongiunzione presentata dal lavoratore ed effettuata ex articolo 2 della legge 29/79 (che consente il trasferimento dei contributi dalla gestione Inps alla Gestione Dipendenti Pubblici) si è conclusa con il versamento dell’onere dovuto o delle prime tre rate. I lavoratori per farlo dovranno presentare una seconda domanda di ricongiunzione e pagare il relativo onere che, verosimilmente, sarà piu’ elevato a causa dell’età piu’ elevata dell’istante. Lo precisa l’Inps nel messaggio hermes 2721 pubblicato ieri sulle reti interne dell’istituto.
La Questione. L’Inps interviene sul riesame del provvedimento di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979, nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive ex art. 13 della legge n. 1338/1962 o domande di riscatto a vario titolo, aventi ad oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.
Fino ad oggi la Gestione Dipendenti Pubblici ha adottato l’orientamento secondo il quale è ammesso il riesame dell’originaria domanda di ricongiunzione ex art.2 della legge n. 29/1979, ancorché il provvedimento fosse stato emesso, notificato e già accettato dall’interessato con il pagamento dell’onere dovuto e delle prime tre rate.
Per converso, nell’ambito della Gestione Dipendenti Privati il riesame delle domande di ricongiunzione ex art.2 per effetto dell’accredito di ulteriori periodi assicurativi pregressi è ammessa fintanto che l’operazione di ricongiunzione non risulti conclusa, per accettazione, a seguito dell’avvenuto pagamento totale o parziale (prime tre rate) dell’onere stesso.
Al fine di uniformare l’azione amministrativa l’Inps ha pertanto deciso di applicare le regole previste nella gestione Inps alla gestione ex-inpdap.
Pertanto, qualora l’interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/1979 presso la Gestione Pubblica sia stata definita per accettazione, con il versamento dell’onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO o in altri fondi alternativi una domanda di riscatto a vario titolo di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della citata domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti solo attraverso la presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione.
Ciò comporterà, inevitabilmente, un onere maggiore per la revisione dei coefficienti che regolano i criteri di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni intervenuti con l’articolo 12, comma 12-decies del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 e da una età anagrafica superiore rispetto alla prima domanda. Al contrario, qualora l’operazione di ricongiunzione non dovesse risultare ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi acquisiti per effetto del riscatto potranno formare oggetto di ricongiunzione sulla base della prima domanda.
Pensioni Oggi – 23 settembre 2015