Le pensioni si aggiornano. Come ogni anno cambiano i limiti di reddito per poter beneficiare dell’integrazione al minimo. E nel 2013 sono stati ritoccati anche i livelli che mettono al riparo dai tagli alle pensioni di reversibilità e di invalidità, una delle misure più forti introdotte dalla riforma del 1995.
L’integrazione
È il bonus, a carico dello Stato, che consente a chi ha pochi contributi, e quindi avrebbe diritto a una pensione piuttosto bassa, di raggiungere il minimo stabilito dalla legge. Sulla base dei dati provvisori che attribuiscono il minimo a 495,43 euro mensili, la situazione nel 2013 si presenta nel modo seguente:
a)l’integrazione spetta nella misura totale se il reddito personale non supera i 6.441 euro. Per chi è sposato il limite complessivo sale a 19.322 euro;
b)niente integrazione se il reddito personale supera i 12.882 euro. Né quando il reddito della coppia sfonda il tetto di 25.763 euro.
Se il reddito, personale o di coppia è compreso tra i due estremi, l’integrazione avviene in maniera parziale. Tutto dipende dall’importo della pensione a calcolo e dalla consistenza del reddito. Questi i paletti previsti per l’integrazione parziale: il limite di reddito personale va da 6.441 a 12.882 euro; il limite di reddito di coppia va da 19.322 a 25.673 euro.
Il reddito preso in considerazione è quello assoggettabile all’Irpef. Dal calcolo sono esclusi: il reddito della casa di abitazione; la liquidazione, comprese le anticipazioni; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre inoltre alla sua formazione l’importo della pensione da integrare al trattamento minimo.
I limiti di reddito, personale e di coppia, devono essere entrambi rispettati. Basta che uno dei due venga superato per perdere il diritto all’agevolazione. Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui i redditi personali o cumulati siano compresi tra le due soglie previste. In questo caso per calcolare l’integrazione vengono messe a confronto la differenza tra limite e reddito personale e la differenza tra limite e reddito di coppia. E viene posto in pagamento l’importo più basso tra i due.
Superstiti
L’austerity previdenziale non ha risparmiato nemmeno i titolari di pensione ai superstiti. La rendita di reversibilità, infatti, è vincolata al possesso di determinati redditi. Chi li supera va incontro a tagli. La penalizzazione, però, non scatta se nel nucleo familiare ci sono figli minori, studenti o inabili. Ecco le soglie da rispettare per evitare le forbici dell’Inps:
se il coniuge superstite ha un reddito superiore a tre volte il minimo (19.322), la pensione di reversibilità viene ridotta del 25%;
se il coniuge ha un reddito superiore a quattro volte il minimo (25.763), la rendita di reversibilità subisce un taglio del 40%;
quando il reddito supera i 32.203 euro l’ assegno di reversibilità si dimezza.
I redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli soggetti a Irpef (da lavoro e non, con esclusione del reddito della casa di abitazione).
Facciamo qualche esempio. Se la vedova ha un reddito annuo lordo di 24.000 euro, e quindi ricade nel primo scaglione, le viene pagata una rendita pari al 45% di quella incassata dal coniuge (taglio del 25%) invece del tradizionale 60%. In pratica se il coniuge percepiva 2.000 euro di pensione, la vedova ne incasserà solo 900 (invece di 1.200). Se il reddito è di 28.000 euro (seconda fascia) il taglio è del 40%. Riprendendo l’esempio, in questo caso nelle tasche del coniuge superstite entreranno solo 720 euro. Infine con un reddito di 32.000 euro (terza fascia) la reversibilità si dimezza (da 1.200 a 600 euro).
I tagli riguardano le pensioni liquidate con decorrenza dal primo settembre 1995 in poi. Per quelle già in pagamento, e quelle i cui titolari conseguono successivamente redditi superiori ai limiti stabiliti, è prevista la conservazione del trattamento in pagamento, con riassorbimento della riduzione sui futuri aumenti.
Invalidità
Regole analoghe per le pensioni di invalidità. Nel 2013 l’assegno viene corrisposto nella misura ridotta al 75% se il titolare ha redditi da lavoro d’importo superiore a 25.763 e nella misura ridotta al 50% se sfonda il muro di 32.203 euro.
Corriere Economia – 18 febbraio 2013