Daniele Cirioli, ItaliaOggi. Cicogne fortunate quelle tra il 2003 e il 2007. Quest’anno, infatti, i genitori potranno di nuovo fruire del congedo parentale per i figli nati in quegli anni, con l’estensione del diritto fino ai 12 d’età (invece di otto). Cicogne d’oro quelle tra il 2009 e il 2012. Sempre quest’anno, infatti, i genitori avranno diritto all’indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all’età di sei anni (e non tre) dei figli nati in quegli anni. A stabilirlo, tra l’altro, è la bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare venerdì dal consiglio dei ministri.
Misure sperimentali. Le misure sono sperimentali e finalizzate a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. In pratica, introducono una serie di modifiche al dlgs n. 151/2001 (T.u. maternità) che incentivano ulteriormente le tutele ai lavoratori (dipendenti, autonomi e collaboratori). Le novità si applicano per il solo anno corrente (2015) e per le sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno al prezzo di 222 milioni di euro.
Congedo di maternità. Spetta alle lavoratrici dipendenti e dura cinque mesi: due mesi prima e tre dopo il parto, salvo flessibilità. La principale modifica è l’introduzione del diritto, a favore della lavoratrice, di bloccare la decorrenza del congedo in caso di ricovero del bimbo in una struttura pubblica o privata. In pratica, se il neonato viene ricoverato durante il periodo di astensione post parto, la lavoratrice potrà riprendere il lavoro nell’attesa del ritorno a casa del figlio. La sospensione, che opera solo sul congedo post parto (tre mesi in assenza di flessibilità più eventuali giorni in caso di parto prematuro), può essere chiesta una sola volta. Per avvalersene, la lavoratrice deve produrre un’attestazione medica sulla compatibilità del suo stato di salute con la ripresa del lavoro. La sospensione dura fino alle dimissioni di ricovero del bimbo.
Congedo parentale. La novità consiste nella dilatazione dei tempi di fruizione, vincolati all’età del figlio. Si ricorda che il congedo spetta a mamma e papà, che siano lavoratori dipendenti, per la durata di sei mesi ciascuno entro il limite di 10 mesi tra entrambi ovvero 11 mesi se il papà ne fruisce per almeno quattro mesi (al genitore single spetta per dieci mesi). La disciplina vigente prevede che il congedo:
a) può essere richiesto durante i primi otto anni di vita del figlio;
b) è coperto da un’indennità del 30% della retribuzione per i periodi fruiti nei primi tre anni di vita del figlio;
c) è coperto dalla stessa indennità, per i periodi fruiti tra il quarto e l’ottavo compleanno del figlio, subordinatamente a condizioni di reddito.
La riforma prevede, rispettivamente, che il congedo (nel 2015):
a) può essere richiesto durante i primi 12 anni di vita del figlio;
b) è coperto da un’indennità del 30% della retribuzione per i periodi fruiti nei primi sei anni di vita del figlio;
c) non spetta alcuna indennità per i periodi di congedo fruiti successivamente (tra il settimo e il dodicesimo compleanno del figlio).
Nati con la camicia. All’atto pratico, le novità andranno a beneficio dei genitori di figli d’età oltre gli otto e fino ai dodici anni; molto in più a quelli di figli d’età oltre i tre e fino a sei anni, vale a dire ai figli nati rispettivamente tra il 2007 e il 2012 e tra il 2009 e il 2012. I primi, infatti, beneficeranno di una sorta di «riapertura» dei termini per fruire del congedo parentale: se non sfruttato per i sei mesi entro gli otto anni di vita del figlio, papà e/o mamma potranno richiederlo nel 2015 fino allo spegnimento delle dodici candeline. I genitori di figli d’età tra i quattro e i sei anni, invece, oltre a poter richiedere il congedo fino ai dodici anni del figlio, si trovano anche con la possibilità di ricevere l’indennità, senza alcuna condizione di reddito.
24 febbraio 2015