Il Ministero della Salute ha diffuso una nota informativa sul Decreto Legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 (“Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova”) che abroga, all’articolo 28, il Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587.
1. Le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell’articolo 3.1 del D.lg. 199/2014 rilasciano il riconoscimento comunitario. Le stesse definiscono le modalità di presentazione delle richieste di riconoscimento da parte del proprietario dello stabilimento, o della persona da esso delegata, la tipologia di documentazione da allegare alla richiesta stessa che deve comprendere anche il parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL sulle strutture, le quali devono possedere le condizioni di cui all’allegato I, capitolo I, punto 1, del D.lg. stesso.
2. Il Servizio Veterinario effettua le verifiche inerenti alla sussistenza dei requisiti previsti e registra in BDN, come da DM 13.11.2013, l’informazione riferita al riconoscimento ad effettuare scambi comunitari, assicurando così il continuo aggiornamento degli elenchi internet di cui alla Decisione 712/2009.
3. Le Regioni e le Province Autonome assegnano agli stabilimenti riconosciuti idonei il numero identificativo. Tale numero può essere identico a quello già assegnato a norma del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ovvero può essere ritenuto sufficiente il codice aziendale rilasciato ai sensi della normativa vigente in materia di anagrafe avicola. Poiché gli elenchi pubblicati in rete internet ai sensi della Decisione 712/2009 rappresentano garanzia, a livello europeo, dell’avvenuto riconoscimento sanitario ad effettuare scambi delle strutture in essi presenti, l’identificazione degli stabilimenti con riconoscimento comunitario è assicurata dalla loro corretta e completa registrazione in BDN.
4. Non è necessario modificare i riconoscimenti ed i numeri identificativi attribuiti ai sensi del precedente DPR 587/93, fermo restando la corretta registrazione degli stabilimenti in BDN e la sussistenza dei requisiti.
5. Il programma di controllo sanitario delle malattie deve rispettare le disposizioni di cui all’allegato l Capo III del D.lg. 199/2014.
6. Gli accertamenti di cui all’allegato l Capo III del D.lg. 199/2014, punto A sono effettuati secondo la procedura di cui alle note 20837 del 31.10.2013 e 11712 del 30.05.2014.
20 marzo 2015