La legge polacca dal 2006 vieta l’uso dei GM nei mangimi, in contrasto con il Reg. (CE) 1829/2003). Ma la Commissione viene “punita”: non si possono fare processi alle intenzioni
Il caso è interessante, perché segnala il valore “culturale” che una norma può avere nel condizionare la scena politica e l’opinione pubblica, pur senza andare in procedura di infrazione comunitaria se in contrasto con gli orientamenti di Brussels. Ed in un momento in cui gli Stati membri arrivano spesso divisi e per così dire, “in stallo” su alcune questioni, con la Commissione demandata a decidere “in solitaria”.
I giorni scorsi si era messa in luce l’ennesima scelta “euro burocratica” della Commissione: che in assenza di una maggioranza qualificata degli Stati membri pro o contro l’autorizzazione di una varietà GM, è tenuta ad esprimersi. La decisione di esecuzione 2013/327/Ue aveva così autorizzato colza GM della Bayer colza Ms8, Rf3 e Ms8 x Rf3. Ha seguito il caso del mais GM Mir 162, in modo del tutto analogo.
Ora un nuovo caso fa riflettere. Certo, i tempi sono particolari, con le maggiori multinazionali del sementiero che hanno ritirato strategicamente nuove autorizzazioni degli OGM dal mercato europeo.
Il caso
Nell’ottobre 2006 la Commissione rompe gli indugi: presa carta e penna, una missiva fu inviata al governo polacco, “reo” di aver infranto la procedura unica di autorizzazione degli organismi geneticamente modificati come prevista dal Reg. 1829 del 2003 su organismi e mangimi geneticamente modificati.
Secondo tale procedura, valida a livello centrale per tutti gli Stati che decidano di entrare nell’Unione Europea, vi è una “unica, efficiente e trasparente procedura di autorizzazione comunitaria” sugli organismi geneticamente modificati. E all’art. 16, si spiega: siccome i prodotti GM immessi sul mercato sono sicuri- in seguito a valutazione di più alto livello di EFSA e autorizzazione della Commissione- l’autorizzazione così intesa non può essere “rifiutata, sospesa o revocata”, se non sul terreno delle misure di emergenza (art. 34 del 1829 o art. 53 e 54 del reg. 178/2002).
La realtà è che nel 2006, la Polonia pubblica una Legge sui mangimi animali (cosiddetta “APA”): tale atto proibisce risolutamente la produzione e immissione sul mercato di OGM nei mangimi animali. Non solo: ogni persona “colpevole” viene sanzionata. Alla lettera di richiamo della Commissione, la Polonia risponde con riferimenti a un dibattito sociale e politico in corso. Ma l’esecutivo europeo non ci sta: servono ben altri motivi, risponde, e le condizioni eccezionali richieste dalle misure di emergenza. La risposta delle autorità polacche- in un vero e proprio botta e risposta- sottolinea però che diversi studi sono in corso d’opera, con vari esperti chiamati a preparare una risposta a partire da una gran mole di documenti. La Commissione accetta pertanto un ritardo di proroga fino al 22 giugno 2007 per permettere alla Polonia di conferire gli elementi scientifici sulle misure di emergenza e addotti dal governo polacco. Elementi che in realtà non arrivano. A questo punto, la Commissione stringe sui tempi e nega ulteriori proroghe. La Polonia dovrà adeguarsi al quadro di regole UE.
A questo punto, le autorità polacche adottano un espediente normativo: posticipano l’entrata in vigore sul suolo nazionale del divieto di produrre e commercializzare mangimi da OGM- dal 12 agosto 2008 al 1° gennaio 2012. Resta inteso quindi che è permesso produrre e commercializzare mangimi GM fino a quella data, non prefigurandosi così una rottura della normativa UE.
Argomentazioni: la Commissione
La Commissione a questo punto, e considerando precedenti giuridici, considera che l’azione polacca non favorisca una certezza normativa (i produttori di mangimi non sapranno se e quando dover trovare materie prime sostitutive; o se vi sarà un ulteriore slittamento dei tempi della proibizione).
La Commissione rileva inoltre, sulla scorta di esempi precedenti della Corte di giustizia, che le normative nazionali sono contrarie a quelle europee non solo quando applicative, ma anche quando in contrasto nel dettato puntuale e in quanto tale.
Inoltre la Commissione rileva che anche quando la Polonia dovesse riferirsi a misure di emergenza per proibire la commercializzazione e produzione di mangimi con materiale GM- solo la Commissione è intitolata a adottarle. Gli Stati membri possono solo produrre misure temporanee se la Commissione non lo ha fatto. Ma la Polonia non avrebbe in ogni caso fornito elementi scientifici utili in tal senso.
La replica della Polonia
Ma le autorità polacche non ci stanno: la norma non è ancora in applicazione e quindi non può essere sanzionata nei suoi requisiti. La Corte di Giustizia, in casi precendenti- continua la difesa- si è impegnata solo qualora davvero la legge nazionale fosse in vigore-cosa che non è nel caso della Polonia e della normativa “APA”. Sulla base dell’articolo 258 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea, la Commissione non può iniziare dei procedimenti a carico di violazioni della legge comunitaria che siano solo potenziali ed ipotetiche, rileva la Polonia.
Inoltre, dal momento che è possibile vendere e produrre mangimi GM in Polonia, non ricorrono le basi dell’incertezza giuridica che la Commissione pretende a carico delle autorità polacche.
Il Parere della Corte di Giustizia
La Corte UE ravvisa -sulla base dei casi precedenti e d’accordo con la tesi polacca-, che non si possa parlare di infrazione di una norma comunitaria se la legge nazionale in contrasto non è in vigore. Di conseguenza, la prima accusa della Commissione viene respinta.
Inoltre, anche circa la possibilità di violare il principio della “certezza legale”, la Corte precisa che la Commisisone non ha fornito elementi sufficientemente precisi per giustificare tale deduzione.
La Commissione quindi dovrà quindi farsi carico delle spese legali e la procedura si intende comunque annullata. Il precedente è interessante. Le norme vanno considerate in infrazione soltanto dopo che sono in vigore.
(si ringrazia l’Avv. Cesare Varallo per il riferimento di studio)
Sicurezza Alimentare Coldiretti – 31 luglio 2013