Da Vesa Marche. Il commercio elettronico di alimenti è in continua crescita, come dimostrano calcoli statistici relativi al periodo dal 2017 ad oggi. L’emergenza Covid-19 ha giocato il suo ruolo in questo incremento di acquisti, ma si prevede che la spesa digitale continuerà ad essere una consuetudine sia in Italia che nel mondo. Infatti, l’e-commerce presenta alcuni importanti aspetti vantaggiosi che ne hanno consentito una rapida diffusione (assenza di barriere geografiche e di orari, costi operativi bassi, inventario semplice da automatizzare, facilità d’acquisto). Leggi: E-commerce: la crescita degli acquisti on line (ansa.it)
Attualmente esistono tre diverse tipologie di prodotti alimentari vendibili on line, ossia generi alimentari da supermercato on line, prodotti di enogastronomia, e piatti pronti da ristorazione on line.
Il commercio elettronico alimentare propone le seguenti forme di commercio:
• Marketplace: si riferisce a piattaforme on line/siti internet che permettono il collegamento dei produttori con i consumatori;
• Food e-commerce: si riferisce ad un negozio on line dotato di un proprio magazzino che vende direttamente ai consumatori i prodotti visibili nel proprio sito internet alla sezione dedicata agli acquisti;
• Food delivery: si riferisce a siti internet che danno visibilità a produttori alimentari (ristoranti, pizzerie, gastronomia, sushi point, kebab…). Il consumatore attraverso uno strumento elettronico ha la possibilità di scegliere i piatti da prenotare e il ristoratore, facendosi recapitare quanto prenotato.
Il food delivery comprende due macroclassi per il tipo di servizio: piattaforme on line che si occupano direttamente della consegna con propri trasportatori capillari nella zona e piattaforme che trasmettono l’ordine al produttore del cibo il quale organizza autonomamente la consegna.
Per approfondire: E-commerce e Food: fare la spesa online in Italia , Food Delivery in Italia è ora di rinnovarsi (osservatori.net).
FOOD E COMMERCE: LA NORMATIVA ALIMENTARE PER L’OSA
In linea generale, le responsabilità degli operatori del settore alimentare sono definite nel Regolamento CE n. 178/2002 nell’Articolo 17. È lo stesso regolamento che all’articolo 18 e all’articolo 19 descrive le responsabilità dell’OSA in riferimento, rispettivamente, al discorso della rintracciabilità ed al ritiro/richiamo dei prodotti alimentari non conformi.
L’Accordo Stato Regioni n. 46/CU del 4 maggio 2017, recepito dalla Regione Marche con la Delibera n. 158 del 19/02/2018, inserisce il commercio elettronico del settore alimentare tra le attività soggette a registrazione. Nell’accordo infatti si legge che le attività di intermediari senza deposito e le imprese che svolgono commercio al dettaglio di alimenti e bevande per corrispondenza/Internet/Forme speciali di vendita al dettaglio devono registrarsi tramite Notifica Sanitaria nell’ambito del procedimento SCIA da presentare al comune di propria appartenenza.
Anche il Regolamento (UE)2017/625 che ha definito ed aggiornato le nozioni alla base dei controlli ufficiali da parte dell’Autorità Competente, ha tenuto conto del commercio elettronico alimentare.
All’articolo 15 comma 5 lettera b leggiamo che durante i controlli ufficiali l’OSA deve fornire i dettagli aggiornati anche in merito alle specifiche attività svolte, comprese le attività effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Per approfondire, gli adempimenti amministrativi e burocratici dell’OSA, leggi qui