Close Menu
Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Facebook X (Twitter) RSS
    Facebook X (Twitter) RSS
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    ISCRIVITI
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
      • Attività Sindacale
        • Dalla convenzionata
        • Segreteria regionale
      • Formazione
        • Eventi E.C.M SIMEVEP
        • Appuntamenti
      • Novità normative
        • Contratto
        • Dal Ministero
        • Dalle ULSS
        • Dall’Europa
        • Dalla Regione
        • Sentenze
      • Temi
        • Lavoro
        • Professione
        • Previdenza
        • Politiche sanitarie
        • Sicurezza alimentare
        • Sanità animale
        • Anagrafe degli animali
        • Malattie trasmissibili
        • Allevamenti
        • Benessere Animale
        • Biosicurezza
        • Farmaci veterinari
        • Contaminanti e residui
        • Mangimi e sottoprodotti
        • Igiene urbana
      • Dicono di noi
      • La nostra vetrina
    • Contatti
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Home»Notizie ed Approfondimenti»Prodotti alimentari, poco trasparenti nuove regole aromi etichetta
    Notizie ed Approfondimenti

    Prodotti alimentari, poco trasparenti nuove regole aromi etichetta

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche11 Luglio 2012Nessun commento3 Minuti di lettura
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
    Condividi
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario sulle informazioni ai consumatori (Reg. CE 1169/2011) ci sono alcune novità in tema di aromi. Fino al 2008, questi erano divisi in 3 categorie: naturali (ricavati da prodotti come vegetali, fiori, frutta o verdura); natural-identici (chimicamente uguali nella struttura a quelli naturali, ma creati in laboratorio); artificiali (prodotti interamente in laboratorio su strutture chimiche diverse rispetto a quelle esistenti in natura).

    Questa classificazione permetteva al consumatore di scegliere in base a requisiti di sicurezza e qualità e al produttore di vedere premiate le proprie scelte virtuose.

    Dal gennaio 2011 gli Stati dell‘Unione Europea hanno recepito definitivamente le nuove regole basate sul regolamento 1334, CE che rendono tutto meno chiaro e trasparente. Scompare di fatto la possibilità di utilizzare la dizione “aromi naturali-identici” in etichetta, perché sia questi che gli aromi artificiali vanno indicati sotto il generico nome “aromi”. Una vittoria della lobby delle industrie produttrici, fortemente concentrata in un pugno di grosse imprese multinazionali, che controlla sia il mercato food che cosmetici e profumi.

    In base alle nuove regole, però, i produttori che aggiungono solo aromi naturali possono indicare in etichetta “aroma naturale di … ” se almeno il 95% dell’aroma deriva per estrazione dalla materia prima di origine naturale. Diversamente, si può usare la menzione “aroma naturale di … con altri aromi naturali” laddove il gusto finale è ottenuto a partire anche da altri aromi pur sempre naturali (estratti da altre materie prime di origine naturale). In questo caso, l’aroma naturale è inferiore al 95%, a differenza del caso precedente.

    Infine, si può semplicemente usare la definizione “aroma naturale”, laddove il gusto della sostanza (ad esempio, il caffè) che si intende promuovere anche nella denominazione di vendita, non è affatto presente, ma il mix di altri aromi (naturali per estrazione) permette di ricostruire un gusto-profumo paragonabile a quello del caffè. Qui l’aspetto problematico non riguarda la sicurezza alimentare ma semmai la corretta informazione ai consumatori, che possono essere ingannati dalle indicazioni in etichetta riferite al gusto e che si attendono.

    Bisogna quindi imparare a sospettare dalla definizione generica “aromi”, in quanto può nascondere sia prodotti natural-identici che (più probabilmente) artificiali. I produttori che utilizzano solo estratti naturali, lo devono indicare chiaramente in etichetta, nella lista degli ingredienti (“aroma naturale di …”).

    Gli “aromi ”come genericamente definiti dalla nuova normativa sono di largo utilizzo perché poco costosi e possono trarre in inganno il consumatore. Ma non pochi aspetti rimangono problematici anche per la sicurezza alimentare, in ragione sia del potere di condizionare la quantità di cibo consumata (di molto maggiore in cibi resi più attraente dagli aromi), sia dei rischi derivati dall’assunzione continua e congiunta di diverse molecole sintetiche di questo tipo. Molecole per le quali spesso mancano dati tossicologici sufficienti a decretarne la assoluta sicurezza alimentare, e per le quali si procede con una valutazione “semplificata” di default.

    Coldiretti ha partecipato ad una consultazione pubblica di Efsa proprio per cercare di limitare al massimo il ricorso ad un processo di valutazione del rischio chimico iper-semplificato che porta le multinazionali degli aromi a vedere introdotte ogni anno, con una facilità estrema, molecole sintetiche dagli effetti sconosciuti sulla salute umana.

    Questo processo altera anche il funzionamento del mercato dei prodotti alimentari “evoluti” e ad alto tasso di trasformazione, dove la concorrenza è elevata, facilitando i competitor che speculano sul prezzo degli aromi (artificiali) a discapito di quelli naturali. Abbiamo quindi chiesto con forza la massima tutela sia per i cittadini consumatori che per chi produce alimenti sicuri e di qualità.

    11 luglio 2012

    Post Views: 183
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    SeguenteVeneto. Organismi formazione accreditati: progetto legge per garantire contributi
    Precedente Individuato focolaio di influenza aviaria bassa patogenicità Campania
    pecore-elettriche

    Potrebbe interessarti anche

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Registro Italiano Sindrome Emolitico Uremica, nella seconda metà del 2024 crescono i casi rispetto all’anno precedente

    23 Febbraio 2025

    Alla sala Orus dell’ IzsVe, il 22 febbraio verrà eletta la nuova Segreteria regionale del SIVeMP Veneto

    6 Febbraio 2025
    Scrivi un commento
    Leave A Reply Cancel Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Residui di farmaci veterinari negli alimenti: la non conformità rimane bassa nel 2023

    5 Marzo 2025

    Fuga medici all’estero. “In Italia non solo stipendi più bassi, ma anche pressione fiscale eccessiva”

    5 Marzo 2025

    Aviaria ad alta patogenicità, il Ministero istituisce la zona di attenzione fino al 15 marzo

    5 Marzo 2025

    Antibiotici, in Italia aumentano consumi e uso improprio. Il report Aifa

    5 Marzo 2025

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Il SIVeMP (Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica) propone per i propri iscritti: la tutela sindacale sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico; la promozione e l’aggiornamento scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale; la consulenza in materia di tutela assistenziale, previdenziale e pensionistica integrativa.

    Chi Siamo
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
    • Contatti
    Contatti - SONIA LAVAGNOLI
    • segretariofvmveneto@sivempveneto.it
    • certificata@pec.sivempveneto.it
    • +39 339 2538475
    • Via Danilo Preto, 1B - 37133 Verona (VR)
    Facebook
    X (Twitter)
    RSS
    © 2025 Sivemp Veneto - CF 97611610581
    • Privacy Policy
    • Cookie Policy

    Digita sopra e premi Invio per cercare. Premi Esc per annullare.