La liquidazione dei compensi professionali degli avvocati si calcola con le “tariffe” se la prestazione professionale era «esaurita» al 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del Dm 140) o anche se l’incarico era «cessato» a quella data.
Per le prestazioni rimaste a cavallo tra il vecchio regime (tariffe) e quello nuovo (parametri), e cioè anche per i gradi di giudizio non ancora chiusi, trovano spazio invece le “tabelle parametrali” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 195 del 22 agosto scorso. Con una doppia decisione–fotocopia nel giro di cinque giorni (sentenze 18800/12 del 31 ottobre e 18920/12 di ieri) la Sezione lavoro della Cassazione detta la linea di interpretazione dell’articolo 41 del Dm 140 “parametri”(«Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore») liquidando le spese di due ricorsi che vedevano opposti la Cassa dei ragionieri e altrettanti iscritti che contestavano – vincenti – la disapplicazione del principio pro–rata nel proprio trattamento pensionistico. Richiamando un precedente del 2007 (sentenza 17059/07) la Corte argomenta che «anche nella successione tra il regime tariffario e quello regolamentare oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti». In sostanza «se l’attività dell’avvocato della parte vittoriosa (nel contenzioso con la Cassa ragionieri, ndr) con riferimento ai singoli gradi sia terminata prima del 23 luglio 2012» – in realtà il Dm 140 è entrato in vigore il 23 agosto, ndr – «e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora invece la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe (…) l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste».
ilsole24ore.com – 6 novembre 2012