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Programma di controllo 2018-2020 dei residui antiparassitari sugli alimenti di origine vegetale e animale, il Regolamento di esecuzione è in Gazzetta europea

Sulla Gazzetta ufficiale europea del 7 aprile 2017 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (Testo rilevante ai fini del SEE.).

Tra i prodotti da sottoporre a campionamento nei tre anni vi sono prodotti avicoli e suinicoli.

Nell’Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell’arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l’esposizione dei consumatori e l’applicazione della normativa dell’Unione.
In base all’articolo 1 gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell’allegato I. Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell’agricoltura biologica, è stabilito nell’allegato II.

Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso. Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2018, 2019 e 2020 rispettivamente entro il 31 agosto 2019, 2020 e 2021. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD). Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 è abrogato. Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2017.

Il nuovo regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Unaitalia – 7 aprile 2017

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