Corsera. «Quota 100» è in teoria agganciabile anche da chi oggi ha 57 anni, purché ricorrano una serie di condizioni. Ma andiamo con ordine. Il nuovo canale di accesso anticipato alla pensione è contenuto nel decreto legge approvato giovedì dal Consiglio dei ministri. Decreto che ancora non è arrivato al Quirinale per la firma e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, perché si starebbero ricontrollando i conti proprio su «quota 100». Il ritardo «non dipende da me», ha detto ieri il vicepremier Di Maio. «Quota 100» sarà utilizzata, secondo le stime che si stanno di nuovo verificando, da 290 mila lavoratori quest’anno e da circa 700 mila nel triennio. Non va dimenticato, infatti, che si tratta di una misura sperimentale per il 2019, il 2020 e il 2021. In questi tre anni potranno andare in pensione coloro che hanno almeno 62 anni d’età e 38 di contributi. La riforma riguarda, quindi, i nati tra il 1952 e il 1959. Cioè tutti quelli che oggi hanno meno di 67 anni (il requisito per la pensione di vecchiaia) e almeno 60 anni (perché potranno raggiungere 62 anni nel 2021), che abbiano ora almeno 36 anni di contributi (nel 2021 ne avrebbero 38).
Ma una novità prevista dall’articolo 22 del decreto, dedicato ai «Fondi di solidarietà bilaterali» apre alla possibilità della pensione anticipata anche ad età inferiori, finendo per interessare anche i nati tra il 1960 e il 1962, cioè un lavoratore che oggi ha 57 anni, a patto che ci sia l’ombrello di un fondo bilaterale e di un’intesa sindacale.
Innanzitutto , il lavoratore deve operare in un settore dove ci sia o venga costituito, con accordo tra imprese e sindacati, un Fondo di solidarietà. Lo stesso lavoratore deve poi rientrare nell’ambito di un accordo sindacale di livello aziendale o territoriale finalizzato al «ricambio generazionale», accordo cioè che preveda «il numero di lavoratori da assumere in sostituzione» di quelli che andranno in pensione con «quota 100». Numero che comunque non è specificato debba essere uguale a quello di chi lascia in anticipo il lavoro.
In questo caso, cioè in presenza di un accordo di secondo livello, il Fondo di solidarietà potrà erogare «un assegno straordinario per il sostegno ai reddito» a lavoratori che raggiungano i requisiti per «quota 100 nei successivi tre anni». Questo significa che potrebbero essere accompagnati alla pensione lavoratori con 59 anni d’età e 35 di contributi, perché dopo tre anni avrebbero appunto i 62 anni + 38 per ottenere l’assegno con «quota 100».
I tempi
Il decreto non è giunto al Quirinale. Sotto verifica i dati sui pensionamenti anticipati. Il vicepremier Di Maio: il ritardo «non dipende da me»
Ma la norma riguarda anche coloro che oggi hanno 57 anni d’età e 33 di contributi, perché nel 2021, ultimo anno di vigenza di «quota 100», avrebbero i 59 anni d’età e i 35 di contributi che servono per lo “scivolo”, cioè per l’eventuale assegno straordinario, al termine del quale avrebbero raggiunto «quota 100», avendo 62 anni e 38 di contributi. Il costo dell’operazione sarebbe a carico dell’azienda, ma gli oneri sono molto inferiori a quelli previsti dall’«isopensione» della legge Fornero (che per questo è stata utilizzata solo dalle poche grandi aziende) e deducibile fiscalmente. Potrebbe quindi avere una diffusione maggiore.
Infine, lo stesso articolo, prevede che le aziende, «a loro carico e previo versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria» possono provvedere anche al riscatto di periodi «utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia». In pratica, significa che attraverso i fondi bilaterali si può riscattare anche il corso di laurea.