Arriva al traguardo il regolamento per la determinazione dei corrispettivi dovuti in sede giudiziale ad avvocati, notai, commercialisti e professionisti dell’area tecnica dopo l’eliminazione delle tariffe obbligatorie.
Il testo messo a punto dal ministero di Giustizia e inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, dopo il parere del Consiglio di Stato, recepisce un paio di importanti osservazioni fatte dall’organo di consulenza amministrativa del Governo: dell’assenza del preventivo di massima si dice, al comma 6 dell’articolo 1, che «costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso»; delle tattiche dilatorie «tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli», ad opera degli avvocati, si dice che costituiscono pure «elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso».
Un’altra modifica di carattere generale introdotta nel nuovo testo rende più stringente per il giudice chiamato alla valutazione l’applicazione delle norme contenute nel regolamento, che si potrà applicare «analogicamente» anche ai casi «non espressamente regolati» dal regolamento stesso. Il giudice «applica» il decreto e non «si attiene», come era nella prima versione.
Non c’è stato l’inserimento delle spese sostenute dal professionista all’interno del compenso «unitario e onnicomprensivo», come pure proponeva il Consiglio di Stato. Un tema che si era posto per le professioni dell’area tecnica, dove la comprensione delle spese sostenute nel corrispettivo veniva (e viene) escluso categoricamente.
Per le professioni tecniche non ci sono modifiche rilevanti nella determinazione dei parametri, almeno in termini di risultato finale. I nuovi compensi si attesteranno al di sotto del livello delle vecchie tariffe del 30% circa. Non si riduce la flessibilità lasciata al giudice del 60% di possibile aumento o riduzione del corrispettivo rispetto al parametro base individuato applicando il regolamento.
Per altro, il Consiglio di Stato aveva chiesto al ministero di Giustizia di evitare accuratamente di riprodurre con i nuovi parametri i profili di una «tariffa mascherata», eliminando quindi i parametri cosidetti «a forcella» che presentano cioè un valore minimo e uno massimo.
Anche le tabelle sono rimaste identiche anche se nella scelta dei parametri generali per la liquidazione del compenso sono stati introdotti il «costo economico delle singole categorie componenti l’opera» e la «specificità della prestazione», che si aggiungono alla «complessità della prestazione» e sostituiscono un costo economico calcolato nella precedente versione sull’intera opera. Una correzione chiesta anche dal Consiglio di Stato.
ilsole24ore.com – 31 luglio 2012