Reintegro per il dipendente indebitamente “pensionato”. Ha diritto alle retribuzioni non percepite. La pensione sarà reclamata dall’Inps
Il lavoratore indebitamente collocato a riposo, che ottenga una reintegrazione dal giudice, ha diritto a ottenere la retribuzione non percepita, senza che il datore di lavoro possa detrarre quanto percepito dal dipendente a titolo di pensione. Lo sottolinea la Cassazione (sentenza 1725 del 28 gennaio 2014), chiarendo cosa accade delle somme che il lavoratore ha percepito nel periodo in cui è rimasto lontano dal posto di lavoro, in particolare per gli importi a titolo di pensione.
Chi rimane senza lavoro, e ottiene successivamente una pronuncia di reintegrazione da parte del giudice, ha diritto a vedersi riconoscere le retribuzioni non percepite. Se durante il periodo di lontananza dal posto di lavoro ha percepito redditi da altra occupazione (anche precaria), vedrà quindi sottrarsi tale importo da quello a carico del datore di lavoro che ha operato un licenziamtento illegittimo.
È infatti onere del lavoratore, ancorché licenziato, di adoperarsi per trovare un’altra occupazione, mettendo a frutto le proprie capacità, senza confidare esclusivamente sulla speranza di un esito favorevole della procedura di impugnazione del licenziamento. In altri termini, il lavoratore licenziato non può mantenere un comportamento inerte: se ciò accade, la reintegrazione economica che gli spetta viene decurtata di importi (per lo più forfetari) corrispondenti a quanto avrebbe potuto ragionevolmente percepire da altra occupazione, anche di tipo diverso. Su questo principio generale si innesta l’ipotesi decisa dalla sentenza 1725 del 2014, che riguarda coloro i quali sono stati illegittimamente posti in quiescenza: un dipendente delle Poste, dopo aver ottenuto una pronuncia dal giudice del lavoro che annullava il pensionamento anticipato, chiedeva il pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite. Le Poste, pur riconoscendo l’errore, intendevano detrarre dal proprio debito la pensione nel frattempo percepita dall’ex dipendente. La Suprema Corte è di parere contrario, affermando che dalle somme spettanti al lavoratore per ripristino del rapporto di lavoro non va decurtato quanto percepito dall’ex dipendente a titolo di pensione. Ciò perché in tale ipotesi non si applica l’istituto della compensatio lucri cum damno (compensazione tra il vantaggio e il danno) e cioè la compensazione tra l’incremento patrimoniale (la retribuzione percepita da altro datore di lavoro) e il mancato guadagno (la retribuzione dovuta dal datore di lavoro che aveva illegittimamente allontanato il dipendente). Per far operare tale compensazione, sottolineano i giudici, occorre che “vantaggio” e “danno” derivino dal medesimo evento, cioè ad esempio da un licenziamento. Nel caso di allontanamento del dipendente per collocamento forzoso (e illegittimo) a riposo, vi è invece disomogeneità tra quanto sarebbe spettato al dipendente se avesse continuato a lavorare e quanto percepito dall’ex dipendente a titolo di ratei di pensione. La pensione, infatti, non deriva direttamente dal licenziamento, ma dal possesso, da parte del lavoratore, di specifici requisiti di età e di contribuzione. In altri termini, le utilità economiche che il lavoratore ricava dalla pensione dipendono da aspetti diversi ed esterni al rapporto di lavoro, poiché tra retribuzione e pensione vi è un rapporto di alternatività. Una volta dichiarato illegittimo il pensionamento obbligatorio imposto dal datore di lavoro, vanno quindi versate all’ex dipendente tutte le retribuzioni non percepite, senza detrarre i ratei di pensione già incassati. Tale ratei non restano tuttavia al lavoratore, ma diventano un incasso indebito, che sarà reclamato dal soggetto erogatore della pensione. Un giro complicato, quindi, di importi, che costringe il datore di lavoro a prestare massima attenzione nell’imporre pensionamenti anticipati.
Il Sole 24 Ore – 31 gennaio 2014