L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1791 del 07/10/2015 chiarisce che nella disciplina relativa all’istituto della reperibilità non esiste alcuna regola espressa circa il diritto o meno che ad un dipendente in reperibilità sia riconosciuto il rimborso chilometrico nel caso che venga chiamato per intervento nella struttura; infatti la disciplina prevede esclusivamente che “In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti”.
Secondo l’Aran, pertanto, sulla base della disciplina contrattuale, spetta al singolo ente la definizione delle regole di dettaglio per la gestione dell’istituto. In particolare con tale regolamento l’ente potrà disciplinare diversi aspetti dell’istituto quali:
a) i criteri per l’individuazione del soggetto responsabile abilitato a decidere se attivare o meno l’intervento del soggetto in reperibilità;
b) i criteri per la predisposizione degli elenchi dei lavoratori in reperibilità da porre a disposizione nonché dei mezzi per rintracciarli;
c) le modalità di messa a disposizione del lavoratore dei mezzi o delle apparecchiature perché lo stesso sia effettivamente reperibile oppure la definizione concordata con il lavoratore delle modalità di utilizzo di mezzi o apparecchiature di sua proprietà;
d) le condizioni per rendere efficace l’intervento a seguito della chiamata;
e) le modalità per la messa a disposizione del lavoratore dei mezzi di trasporto per effettuare l’intervento richiesto, ove necessari, o la definizione concordata con il lavoratore dell’uso di mezzi di trasporto di sua proprietà.
L’Aran ricorda inoltre che, relativamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute e l’autorizzazione al dipendente ad avvalersi del mezzo proprio, con connesso rimborso chilometrico, anche con riferimento al trattamento di trasferta, sono state sottoposte introdotte rigorose limitazioni con l’art. 6, comma 12, della legge n.122/2010
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almacentroservizi.it – 16 novembre 2015