La Commissione Bilancio del Senato, ha formulato, in sede consultiva, un parere non ostativo con presupposti e condizioni per la Commissione Igiene sul testo del Disegno di legge n. 1324 dal titolo “Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale”.
“La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che:
in riferimento all’articolo 1, comma 2, lettere h) ed i), gli atenei possano attivare i corsi ivi previsti nell’ambito della propria autonomia gestionale ed avvalendosi delle sole dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente;
dall’articolo 10 istitutivo del ruolo unico della dirigenza sanitaria non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
con riferimento al medesimo articolo 10, l’attribuzione di incarichi di struttura complessa avvenga nel limite del contingente massimo di posti già individuato sulla base delle dotazioni organiche esistenti, come risultanti recenti riduzioni degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni;
e con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:
all’articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» siano sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»;
dopo l’articolo 21, comma 4, primo periodo, si inserisca il seguente:
«La partecipazione alle commissioni di cui al precedente periodo non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato».”
Il Disegno di legge di iniziativa governativa (Ministro della Salute Beatrice Lorenzin) si compone di 7 Capi e 26 articoli.
Quelli di più diretto interesse per il settore zootecnico ed alimentare sono il Capo IV (Della sicurezza alimentare), che va dall’art.11 al 18, e il Capo V (Della sicurezza veterinaria), che va dall’art. 19 al 25.
Il DDL, presentato il 21 febbraio 2014, è stato assegnato alla 12° Commissione Permanente Igiene e Sanità in sede referente, ma, tenuto conto della varietà dei contenuti e delle implicazioni, richiede il parere di numerose altre Commissioni quali: Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici, Agricoltura, Industria, Lavoro, Ambiente, Unione europea, Questioni Regionali.
Questi in sintesi gli articoli di più diretto interesse:
l’art.11 è dedicato a “Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale”.
L’art.12 a “Registrazione degli operatori del settore alimentare che intendono esportare verso Paesi terzi”.
L’art.13 a “Rafforzamento delle misure di controllo in materia di sicurezza alimentare nonché disposizioni in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti”.
L’art. 14 a “Sistema informativo nazionale veterinario per la sicurezza alimentare”.
L’art. 17 a “Disposizioni concernenti l’informazione delle Camere relativamente ai dati sulle sofisticazioni alimentari”.
L’art. 20 a “Modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria”.
L’art. 22 a ”Sanzioni in materia di benessere degli animali”.
L’art. 23 a “Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146. Divieti di mutilazioni”.
L’art. 24 a “Notifica delle malattie infettive e diffusive degli animali”
Unaitalia – 27 maggio 2015