di Andrea Alberto Moramarco. Il reato è da ritenere configurato non solo in caso di sevizie, torture e crudeltà dolose nei confronti dell’animale, ma anche in caso di comportamenti colposi di incuria, inerzia o indifferenza da parte del proprietario
Tribunale di Trento – Sezione penale – Sentenza 9 ottobre 2014 n. 856
Il reato di abbandono di animali è da ritenere configurato non solo in caso di sevizie, torture e crudeltà caratterizzate da dolo nei confronti dell’animale, ma anche in caso di comportamenti colposi di incuria, inerzia o indifferenza da parte del proprietario dell’animale. Da ciò segue che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti sporchi e non adeguati per un cane di grossa stazza sono elementi che possono portare alla condanna del proprietario per abbandono e, altresì, costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Trento 856/2014.
Il caso – La spiacevole vicenda prende le mosse da una querela presentata dopo diversi richiami da alcuni signori nei confronti di un loro vicino di casa. I querelanti lamentavano il disturbo dato dall’abbaiare costante, di giorno e di notte, di un pastore tedesco appartenente al loro vicino, dovuto fondamentalmente allo stato di abbandono e di incuria del cane, costretto a vivere in una piccola terrazza in condizioni incompatibili con la sua natura e lasciato spesso senza acqua e cibo.
Le motivazioni – Ricostruita la vicenda ed accertata l’integrazione della fattispecie di disturbo di cui all’articolo 659 del codice penale , il Tribunale trentino si sofferma sulla configurabilità del reato di abbandono di animali, nella specifica previsionedel comma 2 dell’articolo 727 del Cp , che sanziona la condotta di chi «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze». Ebbene, il comportamento del proprietario dell’animale consistente nel non prendersi adeguatamente cura del suo cane, tanto da lasciarlo senza cibo per giorni e non accorgersi del suo stato di salute, sono condotte che integrano tale fattispecie in quanto anche comportamenti di abbandono e incuria possono essere in grado, al pari di sevizie e torture, di offendere la sensibilità psico-fisica degli animali. Per i giudici, la nozione di abbandono «postula invero una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza, trascuratezza, disinteresse o inerzia». Nello specifico, poi, stante i richiami più volte effettuati da parte dei vicini è stata ritenuta integrata l’ipotesi dolosa.
Il Sole 24 Ore – 12 maggio 2015