La comunicazione ministeriale, identificabile come Classif: I.5.i.q.1/2021/2, richiama l’attenzione sull’imminente entrata in vigore di una nuova implementazione del Sistema deputato alla gestione delle anagrafi zootecniche. Tale scadenza era peraltro già stata prevista ed annunciata da normative precedenti. Infatti, a brevissimo termine, anche altre specie cosiddette minori (quantomeno dal punto di vista numerico o strettamente economico-commerciale) acquisiranno pari dignità degli altri animali da reddito grazie all’istituzione e alla regolamentazione delle proprie anagrafi informatizzate.
Esattamente come previsto dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, pubblicato in GU n. 89 del 17.04.2018, a partire dal 17 aprile 2021 sono obbligatori gli adempimenti che prevedono che gli OSA interessati, inclusi i commercianti, debbano registrare in BDN le movimentazioni verso allevamenti o stabilimenti di macellazione di conigli, lepri, chiocciole ed altri mammiferi appartenenti all’Ordine Artiodactyla, e precisamente yak, gnu, zebù, cervi, caprioli, camosci, daini, mufloni, stambecchi, antilopi, gazzelle, alci, renne lama, cammelli, dromedari, alpaca, guanaco e vigogna (elenco di cui all’allegato 2 del DM 02.03.2018).
Le principali finalità delle istituende nuove anagrafi sono la tutela sanitaria degli animali, la salvaguardia economica delle attività commerciali e la valorizzazione della zootecnia nazionale.
Le notizie, quali le informazioni sullo stato sanitario delle aziende e degli allevamenti, registrate in BDN, hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale a salvaguardia del consumatore, garantendo l’attuazione del sistema della rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta ad entrare a far parte di tale circuito (Regolamento (CE) 178/2002)…..