Niente Sistri per le imprese agricole che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di un circuito organizzato di raccolta. Così dispone lo schema di decreto trasmesso dal Gabinetto del Ministero dell’Ambiente nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri che, in attuazione dell’articolo 188 ter, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dettaglia le categorie di soggetti obbligati all’adesione al sistema informatico.
La semplificazione in corso di approvazione premia il lavoro svolto in questi anni da Coldiretti, con le Istituzioni nazionali e con le Amministrazioni locali, per la definizione di un sistema di raccolta e tracciabilità dei rifiuti agricoli, che risponda a criteri di adeguatezza, semplificazione e tutela dell’ambiente e della salute. Il decreto, annunciato in questi giorni anche dal nuovo Ministro ed attualmente all’esame del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per i relativi pareri, è in corso di approvazione.
Rispetto all’articolo 39, comma 9 del decreto legislativo n.205/2010 – che disciplinava, precedentemente, le modalità di esonero dal Sistri per le imprese agricole – la nuova disposizione, nel testo trasmesso, non contempla limiti quantitativi per il conferimento dei rifiuti, condizionando la possibilità di non adesione al sistema informatico soltanto alla dimostrazione di aver stipulato un contratto di servizio per la raccolta dei rifiuti, nell’ambito di un accordo di programma o di una convenzione sottoscritta tra il soggetto gestore del servizio e Coldiretti.
Parallelamente ai lavori del Ministero, il decreto cosiddetto Milleproroghe, già vigente, prevede la non applicabilità delle sanzioni relative al Sistri fino al 31 dicembre 2014. Nel dettaglio, il comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (modificato dall’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150), dispone che, fino al 31 dicembre 2014, le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non si applicano, mentre continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di tenuta del formulario di trasporto, registro di carico e scarico ed invio della comunicazione annuale al catasto, secondo quanto previsto dal codice ambientale, nel testo normativo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
In tale contesto, quindi, l’avvio dell’operatività del sistema per i produttori di rifiuti pericolosi, fissato per il 3 marzo 2014, deve considerarsi “volontario”, considerate la non applicazione delle sanzioni, le previsioni di esonero in corso di imminente approvazione, nonché la mancata revisione della normativa e delle procedure di riferimento (DM 52/2011).
Il Punto coldiretti – 6 marzo 2014