Con la delibera 1509 del 31 luglio 2012 la giunta regionale aveva indirizzato alle aziende sanitarie le disposizioni relative all’anno 2012 per il contenimento della spesa per la specialistica ambulatoriale interna. Ora la Dgr 2857 del 28 dicembre conferma tali disposizioni per l’anno 2013.
Con il provvedimento si forniscono alle Ulss indicazioni sulle modalità di gestione della spesa per la specialistica ambulatoriale interna e alle altre professionalità sanitarie disciplinate dall’ACN attuativo dell’art. 48 della L. n. 833/78 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992.
La Giunta regionale ha stabilito, dovendo la spesa relativa alla specialistica ambulatoriale interna risultare compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna Azienda sanitaria ed al fine di evitare un ricorso inappropriato alla stessa volto ad eludere i vincoli posti all’assunzione del personale dipendente, di sottoporre al regime autorizzatorio gli specialisti ambulatoriali interni (SAI), cui vengono conferiti/rinnovati gli incarichi convenzionali.
A tal fine la Giunta ha impartito alle Aziende, a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione citata e per tutto l’anno 2012, le seguenti disposizioni:
• le Aziende sanitarie devono programmare annualmente il fabbisogno di monte ore di specialistica ambulatoriale interna conformemente alle indicazioni regionali che, con il presente provvedimento, fissano tale fabbisogno a non oltre il limite di monte ore annuale e di spesa dell’anno 2010. Pertanto le Aziende devono inviare preventivamente le proprie determinazioni alla Segreteria regionale per la Sanità per la verifica di conformità alla programmazione e per la relativa autorizzazione;
• i conferimenti di nuovi incarichi, l’integrazione di quelli già in essere o ogni altro atto che attribuisca compiti disciplinati dall’ACN dell’area in questione, debbono essere preventivamente sottoposti all’autorizzazione della Segretaria regionale per la Sanità;
• lo stesso procedimento deve essere espletato nel caso l’Azienda chieda, motivandola, una deroga a quanto sopra a carattere eccezionale e, soprattutto, collegata ad effettivi processi di riallocazione di risorse e di sviluppo dell’assistenza territoriale.
13 gennaio 2013 – riproduzione riservata