Il tribunale di Milano ha riconosciuto a una donna, vittima di un errore sanitario e per ciò affetta da tetraparesi spastica, il risarcimento non solo del danno biologico e non patrimoniale per la menomazione subita, ma anche una rendita annuale di 145mila euro a compensare la perdita reddituale totale e il costo per l’assistenza continuativa domestica (sentenza del 27 gennaio 2015, giudice M. Flamini).
L’elemento che rende la decisione innovativa, nel panorama di sentenze che trattano casi di risarcimento per danni gravi (compromissione della integralità psicofisica della persona nella misura massima dell’80100%) sta proprio nel metodo di liquidazione del danno patrimoniale che la vittima subirà nel futuro e per tutta la sua esistenza.
La prassi
La prassi giurisprudenziale, infatti, in tutti questi casi (di accertata perdita patrimoniale futura delle vittime di sinistri gravissimi) tende a capitalizzare la somma anticipatamente e quindi a corrispondere alla vittima (o ai suoi tutori e curatori del patrimonio) una somma immediata, per ogni eventuale danno ancora da concretizzarsi.
Questa prassi di conferire alla vittima una immediata e ingente somma in un’unica rata, porta con sé benefici e svantaggi e si traduce in quella che appare essere una mera scommessa in natura.
Se, infatti, la vittima vivrà il tempo idoneo a essere assistita e spesata con la somma versata in anticipo, non c’è alcun problema. Ma potrebbe accadere che la stessa vittima sopravviva all’esaurimento del capitale anticipato e dedicato a sostenere le sue spese vitali, magari perché male amministrato negli anni, e che quindi non abbia più risorse per sostenersi.
Di contro potrebbe accadere che la vittima deceda prima dell’esaurimento del capitale conferito e in questo caso saranno gli eredi a beneficiare di una insperata eredità pari alla somma residua non utilizzata.
La soluzione alternativa
La soluzione intrapresa dal tribunale di Milano appare per un verso solutoria e per l’altro persino banale.
Appare positiva la volontà, ricercata dall’estensore della decisione, di rendere la liquidazione del danno meno aleatoria e astratta dalla concretezza del caso specifico, obbligando il responsabile dell’illecito a versare la somma necessaria al sostentamento della vittima ma solo per il tempo futuro della sua esistenza.
Per altro verso la decisione è la mera applicazione dell’articolo 2057 del Codice civile, in base al quale «quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere effettuata dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia».
Di fatto, questa soluzione è idonea a risarcire tutti i danni nei quali, come si legge nella decisione del tribunale, sia difficile stabilire l’entità futura del pregiudizio che subirà la vittima negli anni, «in ragione della difficoltà di individuare una durata della vita media dell’attrice».
Il risarcimento del danno deve essere sì integrale, come insegna la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma anche concretamente riferibile a un pregiudizio realmente esistente e il meccanismo della rendita vitalizia, nei casi ove sia difficile stabilire la prognosi di sopravvivenza dei lesionati gravi, consente di assolvere al principio della corrispondenza tra danno e risarcimento, molto più di una somma anticipata calcolata su basi statistiche incerte.
Se il metodo adottato dal tribunale di Milano prenderà piede nella magistratura giudicante con riferimento ai casi particolarmente gravi, potrà divenire uno strumento empirico di liquidazione, utile a risarcire i danni complessi sul piano della prevedibilità futura e della durata.
Il Sole 24 Ore – 9 febbraio 2015