Breaking news

Sei in:

Welfare. Pa, limitato al 2015 il congedo parentale. Nei chiarimenti l’Inps sembra non tener conto che lo strumento è stato confermato per gli anni successivi

Arrivano dopo otto mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 80/2015 i chiarimenti dell’Inps in materia di congedo parentale per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici. Con la circolare 40/2016 del 23 febbraio, l’istituto di previdenza fornisce le indicazioni tecniche per la comunicazione dei dati necessari ai fini dell’accredito figurativo dei contributi per i periodi di congedo parentale.

Le novità consistono nella possibilità di fruire del congedo parentale (ex astensione facoltativa) fino ai dodici anni di vita del minore o di ingresso dello stesso in affidamento o in adozione nel nucleo familiare (prima gli anni erano otto), sempreché permanga la minore età. Inoltre, anche in assenza di contrattazione di settore, il congedo parentale può essere fruito a ore. In realtà sarebbe necessario parlare di mezza giornata, poiché la norma prevede che, in assenza di previsioni contrattuali di settore, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Vengono istituiti ulteriori codici di “Tipo servizio” utili ai fini della compilazione della “ListaPosPA”, cioè quella parte della denuncia mensile Uniemens che interessa gli iscritti all’ex Inpdap. Durante il periodo di fruizione del congedo parentale, la retribuzione viene ridotta al 30% e poi viene azzerata.

Per la tredicesima mensilità, l’istituto non aveva finora fornito i chiarimenti necessari, giunti con la circolare 40, in cui si afferma che i datori di lavoro dovranno denunciare la parte di tredicesima persa, indicando altresì il numero dei mesi di riferimento della tredicesima mensilità. Ciò crea problemi operativi in quegli enti che adottano il Ccnl Regioni-Autonomie locali dove la tredicesima viene corrisposta in 365esimi e pertanto non si può – in nessun caso – far riferimento alla tredicesima su base mensile (è il caso di segretari comunali, università, servizio sanitario nazionale).

La circolare precisa altresì che la fruizione del congedo parentale fra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12esimo anno di vita. Ciò appare in palese contrasto con le premesse della circolare dove si cita espressamente il Dlgs 148/2015 inerente allo stanziamento dei fondi necessari a dare copertura a tali misure di sostegno alla maternità anche dopo il 2015, considerato che il Dlgs 80/2015 ne prevedeva l’applicabilità solo al 2015.

Inoltre la circolare prevede che le ore fruite a titolo di congedo parentale debbano essere rapportate a giorni. Tuttavia, se la fruizione può avvenire solo a mezza giornata (o a giornata intera), non appare possibile denunciare valori decimali diversi dall’unità o da un cifra con decimale 0,50, come invece riportato nella circolare. A ciò deve aggiungersi che in fase di consultazione dell’estratto conto dei dipendenti, le retribuzioni figurative ancora non sono visualizzate.

Fabio Venanzi – Il Sole 24  Ore – 1 marzo 2016 

site created by electrisheeps.com - web design & web marketing

Back to Top