In audizione alla Commissione Affari sociali della Camera, questa mattina, il segretario del Sindacato italiano dei veterinari di medicina pubblica, Aldo Grasselli, ha presentato le sue proposte di modifica al Decreto Balduzzi (disegno di legge n. 5440, di conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158). I veterinari pubblici contestano le norme su mobilità, intramoenia e valutazione dei dirigenti, e chiedono l’introduzione di un emendamento al Dlgs 502/92 per potenziare i servizi veterinari e risolvere le criticità in cui versano i Dipartimenti di Prevenzione di alcune Regioni. Leggi la memoria del Sivemp. «Pur apprezzando l’intento del Ministro della salute – ha illustrato Grasselli – riteniamo che il provvedimento sia carente in alcune specificità, talvolta sia lesivo di diritti contrattuali e non risolva criticità ormai storiche come la regolamentazione della libera professione».
E’ necessario, secondo il Sivemp, «denunciare l’urgenza di rivedere le condizioni di esercizio delle autonomie regionali nella gestione della sanità che risultano in alcuni casi fallimentari e irredimibili, se non con un intervento centrale che, anche alla luce delle recenti cronache, si ritiene oltremodo necessario”.
«Ad esempio, la mobilità del personale dirigente medico, veterinario e sanitario è materia dettagliatamente regolata dalla legge e dai contratti, l’inserimento nel ddl di principi che hanno sapore vessatorio in assenza di un confronto sindacale sulle ristrutturazioni aziendali ed ospedaliere sembra un ritorno a modalità dirigiste da “padroni delle ferriere”. L’imposizione, altro esempio, di un fatturato minimo delle prestazioni libero professionali intramurarie escluderebbe molti professionisti dall’esercizio di un diritto, penalizzando soprattutto coloro che nel dare un servizio integrano, anche in modo modesto, stipendi che sono fermi da anni e che l’inflazione sta erodendo. Altro punto critico del ddl riguarda la valutazione dei dirigenti. La valutazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari è già applicata e regolata dai contratti collettivi sin dal contratto del 1996. Essa è distinta in “valutazione della produttività” annuale sui risultati di gestione ad opera di un nucleo nominato dal Direttore Generale, ed una “valutazione tecnico professionale” vera e propria al termine dell’incarico per gli aspetti professionali».
«L’intrusione legislativa in materia contrattuale, che contraddice anche quanto sottoscritto dalle Confederazioni Sindacali presso il ministero della funzione pubblica a febbraio 2011 e maggio 2012, è un atto mortificante perché, estendendo di fatto alla dirigenza medica e sanitaria il modello contenuto nelle disposizioni della legge 150/09 omologa tale dirigenza a quella di altre categorie della Pubblica Amministrazione che hanno specificità profondamente diverse da quelle sanitarie».
«Infine, siamo a chiedere uno specifico emendamento al D.L.gs 502/92, considerato che numerosi Parlamentari hanno sollevato le criticità in cui versano i Dipartimenti di Prevenzione di alcune Regioni».
«Con diverse interrogazioni parlamentari – sottolinea il Sivemp – è stato chiesto il parere del ministero della Salute su interventi irrazionali operati da talune Regioni per l’accorpamento di discipline mediche e veterinarie e per la destrutturazione dei servizi e delle unità operative dei Dipartimenti di prevenzione, ottenendo la seguente risposta scritta del Sottosegretario Cardinale che testualmente dice: ‘Il Ministero della salute condivide le preoccupazioni degli interroganti ed esprime parere favorevole al mantenimento dell’attuale assetto organizzativo dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, in particolare dei servizi veterinari, in quanto un eventuale loro accorpamento comporterebbe una riduzione della qualità dei servizi e una minore incisività dell’attività di prevenzione, con ripercussioni negative sulla sicurezza alimentare e, conseguentemente, sullo stato di salute della popolazione umana ed animale. Questo Ministero condivide pienamente anche la proposta di promuovere iniziative di carattere normativo, comprensive della definizione di linee guida, da approvare in sede di conferenza Stato-regioni, allo scopo di assicurare uniformemente, sull’intero territorio nazionale, gli attuali apparati organizzativi dei dipartimenti di prevenzione, i quali hanno garantito, finora, una uniforme e corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza’. Nell’ottica enunciata – continua la Sivemp – ed al fine di ottenere prestazioni di maggiore efficacia, in un contesto di ulteriore efficienza e minore spesa, proprio nel settore delle attività ispettive e di controllo in materia di sanità pubblica, veterinaria preventiva e sicurezza alimentare, risulta dunque opportuno riformulare l’art. 7 quater del citato D.Lgs. 502/92”.
Modificazione necessarie “affinché tutte la Aziende sanitarie adottino un modello organizzativo ‘gerarchicamente ordinato” perciò efficace, nonché ‘interno’, ad escludere forme di gestione particolari dettate da localismi e/o personalismi” (comma ). Ma anche per “porre l’accento sull’autonomia tecnica che non può essere sottratta – senza danno – a strutture che espletano funzioni il cui livello di coordinamento è già garantito dal Dipartimento e dalla corrispondente Direzione, ma la cui azione – che per complessità deve trovarne espressa dichiarazione – necessita di potersi espletare nel pieno esercizio delle competenze proprie” (comma 2).
Infine, (comma 4) si propongono modificazioni “di maggiore incidenza tecnica oltre che organizzativa, ancora utili per garantire la necessaria sintonia e linearità rispetto al dettato dei commi precedenti, ma soprattutto necessarie per una maggior efficacia operativa rispetto anche a quanto già disposto – e condiviso – negli artt. 8 e 9 del DL oggetto di conversione (compreso il richiamo al “centro di costo” che non può rimanere enunciato soltanto al primo paragrafo del primo comma, rimanendo poi responsabilità misconosciuta ai servizi veterinari nella concreta organizzazione di molte Aziende sanitarie)”.
Ecco come dovrebbe cambiare, secondo il Sivemp, l’art. 7- quater del Dlgs 502/92 (in neretto le parti da aggiungere e tra barrate quelle da eliminare).
Art. 7-quater.
(Organizzazione del dipartimento di prevenzione)
1. Il dipartimento di prevenzione opera nell’ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed e’ organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore del dipartimento e’ scelto dal direttore generale tra i dirigenti direttori di struttura complessa del Dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.
2. Le regioni disciplinano l’articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo almeno le seguenti strutture organizzative complesse, distinte e specificamente dedicate a:
a) igiene e sanità pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanità animale;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. Le strutture organizzative del Dipartimento si distinguono in servizi e in unità operative, in rapporto all’omogeneità’ della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.
4. I Servizi veterinari sono strutture organizzative complesse che operano quali centri di costo e di responsabilità, sono dotati di autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi di servizio aziendali assegnati, dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite, anche in relazione a quanto stabilito con gli artt. 8 e 9 del presente provvedimento.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica, ovvero anche strutture dedicate ad altre funzioni essenziali di prevenzione determinate dalle caratteristiche epidemiologiche delle popolazioni e del territorio di competenza.
Leggi la sintesi della memoria completa
26 settembre 2012