Contratti a termine e apprendistato, si cambia. Da oggi entrano in vigore le nuove norme di forte semplificazione del decreto legge 34, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri (la numero 66), che superano le rigidità introdotte dalla legge Fornero. Tra le principali novità, sale da 12 a 36 mesi la durata del rapporto a tempo determinato che non necessita dell’indicazione della causale da parte del datore di lavoro, facendo così venir meno una delle principali fonti di contenzioso per le imprese. Si potrà prorogare fino a un massimo di otto volte il contratto (prima era possibile una sola proroga per il primo contratto), entro il limite dei 36 mesi, a condizione che le proroghe si riferiscano alle stesse mansioni. In caso di proroga non bisognerà più rispettare l’intervallo di tempo di 10 e 20 giorni, previsto dalla legge Fornero per contratti fino od oltre i 6 mesi di durata.
Inoltre il Dl stabilisce un massimo del 20% dei rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro sul totale del personale in organico nell’azienda, lasciando alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare questo limite, per esigenze legate alla stagionalità o alle sostituzioni. Questa soglia non si applica alle imprese che occupano fino a cinque dipendenti che potranno sempre stipulare un contratto a tempo determinato. L’apposizione del termine, però, è priva di effetto se «non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto». Anche per i contratti di somministrazione tempo determinato, si applica l’acausalità fino a 36 mesi.
Passando all’apprendistato, l’impresa che assume un apprendista per la qualifica e il diploma professionale beneficia di un forte “sconto”: dovrà corrispondere il 100% delle ore di lavoro svolte e il 35% del monte ore complessivo di formazione, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva. Viene meno l’obbligo di assunzione di una quota di apprendisti, al termine del percorso formativo, come condizione per poter ricorrere a nuovi apprendisti.
Inoltre per rendere operativo il piano europeo Garanzia giovani – 1,5 miliardi nel biennio andranno alle imprese che assumono under 30 a tempo indeterminato, finanziare tirocini formativi, o l’auto imprenditorialità – il Dl garantisce la parità di trattamento per le persone in cerca di occupazione negli stati della Ue, indipendentemente da dove risiedono, ed elimina il domicilio come requisito per beneficiare delle politiche attive, sostituendolo con i requisiti della residenza e della contendibilità del soggetto. L’obiettivo è quello di consentire al giovane di rivolgersi ad un servizio per l’impiego, a prescindere da dove risiede.
Novità anche per il documento che attesta la regolarità contributiva: la verifica con Inps, Inail e casse edili (per le imprese di costruzioni) si farà in tempo reale, con modalità esclusivamente telematiche, l’esito avrà una validità di 120 giorni e sostituirà ad ogni effetto il Durc. Il Dl, dunque, semplifica le procedure attraverso la “smaterializzazione” del Durc e il superamento del sistema attuale che prevede diversi adempimenti burocratici a carico delle imprese. Un decreto ministeriale – da emanare entro 60 giorni – conterrà i requisiti di regolarità per dare il via alla nuova procedura. Infine sale la “dote” per i contratti di solidarietà con ulteriori 15 milioni annui, in aggiunta ai 50 milioni previsti dalla legge di stabilità: si tratta di risorse che potrebbero contribuire a sbloccare la vertenza Electrolux. Sarà un decreto interministeriale Lavoro-Economia a stabilire i criteri per individuare le imprese beneficiarie.
Sono queste, dunque, le norme immediatamente operative del Jobs act con cui il governo Renzi vuole affrontare l’emergenza occupazione. Le disposizioni sugli ammortizzatori sociali, sulle politiche attive e sul riordino dei rapporti di lavoro sono, invece, contenute in un Ddl delega. Soddisfatto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, convinto che la riforma dei contratti a termine favorisca «il processo di stabilizzazione» dei lavoratori. «In Italia i veri precari sono le partite Iva fasulle che non hanno tutele, i Cococo tirati spesso oltre il legittimo – sostiene –. Preferirei avere mille partite Iva storte in meno e mille contratti a termine in più, che hanno un tasso di garanzia imparagonabilmente più alto».
Il Sole 24 Ore – 21 marzo 2014
SUPERATA LA «FORNERO»
Il decreto legge cambia le regole su apprendistato e contratti a termine
Le nuove norme targate Poletti superano le rigidità introdotte dalla legge Fornero alla flessibilità in entrata. Non solo sui contratti a termine. Ma anche sull’apprendistato dove si eliminano le attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è condizionata alla conferma in servizio (del 30% fino al 2015, poi del 50%) di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.
UMBERTO GRATI
Per le imprese poi le ore di formazione dell’apprendista costeranno meno. Il “tempo scuola” sarà pagato il 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento, in caso di apprendistato per l’acquisizione di una qualifica o un diploma professionale (che interessa i giovani dai 19 ai 25 anni). Non cambierà nulla per le oredi lavoro (in azienda) effettivamente prestate, che continueranno a essere pagate per intero.
La forma scritta rimane solo per il contratto di apprendistato e per il patto di prova, non più per il piano formativo individuale. Si elimina poi l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, chediventadiscrezionale (le regioni avevano ridotto la formazione di base e trasversale a 120 ore nel triennio, 40 ore per i laureati). Lo “sconto” sulla retribuzionedelle oredi “studio”, fa comunque salva l’autonomia della contrattazione collettiva. Per capire l’impatto sull’apprendistato di primo livello va detto che oggi la formazione oscilla, a seconda della regione, da un minimo di 400 ore a un massimo di 900 ore. Che da oggi saranno pagate, appunto, al 35 per cento. Una misura che agevolerà l’avvio del programma sperimentale di apprendistato a scuola, 2014-2016, previsto dal decreto Carrozza (Enel ha sottoscritto un accordo con i sindacati per assumere 150 studenti).
Del resto, gli ultimi dati Isfol parlano chiaro: l’apprendistato di primo livello, il vero anello debole, ha un utilizzo residuale (appena 6.643 minori nel 2011, in calo del 13,8% sull’anno precedente). «Con il Dl ci allineiamo a quanto accade in Europa, specie in Svizzera e Germania, dove però è la contrattazione a stabilire l’abbattimento di costo della retribuzione per le ore di formazione dell’apprendista – spiega il professore di diritto del lavoro, Michele Tiraboschi -. Da noi questa possibilità, prevista dalla legge Biagi, è utilizzata da pochi, per esempio dagli studi professionali».
Il Sole 24 Ore – 21 marzo 2014