Al fine della tutela della pubblica incolumità nel territorio, a chi spetta la competenza in materia di funzioni di intervento su bovini ed equini vaganti apparentemente privi di proprietario? Secondo il ministero della salute, dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, per gli animali liberi e non riconducibili a un proprietario occorre fare riferimento agli articoli 823 e 826 del codice civile cui si fa risalire la previsione della tutela di detti animali in capo all’autorità amministrativa. L’articolo 3 del dpr del 31 marzo 1979 attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza di leggi e regolamenti generali locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, mentre, la responsabilità del sindaco scaturisce anche dal ruolo allo stesso riconosciuto di autorità sanitaria locale.
Il citato dicastero argomenta che «la presenza di equini e bovini vaganti non identificati involge anche aspetti relativi alle emergenze sanitarie che interessano queste specie animali, alcune delle quali a carattere zoonotico, tali quindi, da poter risultare rischiose anche per la salute umana». Il sindaco pertanto, risulta il «diretto responsabile degli adempimenti volti alla tutela degli animali coinvolti, ricadendo su di esso i compiti di coordinamento e di garanzia degli interventi da effettuare». Il sindaco, altresì, deve « assicurarsi che sussistano mezzi e personale adeguati per le operazioni di cattura, nonché l’individuazione di luoghi fisici in cui compiere l’identificazione degli animali e gli eventuali interventi sanitari sugli stessi. L’Azienda sanitaria locale, presso cui è pre sente un servizio veterinario di reperibilità continuata, deve, d’altra parte, garantire lo svolgimento dei propri compiti, relativi all’identificazione e all’accertamento sanitario sugli animali». Ciò posto, nei casi in cui si individui il proprietario degli animali vaganti, questi sarà tenuto al pagamento degli oneri per le attività di cattura, identificazione e ricovero e per gli accertamenti sanitari effettuati, comprese le sanzioni previste dalla normativa vigente. Qualora il proprietario non venga individuato, la proprietà degli animali deve essere ricondotta in capo al responsabile, cioè al sindaco, il quale, al fine di definire la destinazione degli animali, dovrà richiedere un parere alle autorità territorialmente competenti, sentito il ministero della salute.
Italia Oggi – 15 agosto 2014