Con l’ordinanza 23 marzo 2015, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.83 del 10 aprile, il Ministero della Salute ha prorogato di dodici mesi l’ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, e successive modificazioni. L’ordinanza 1 marzo 2013 era già stata prorogata dall’ordinanza 19 marzo 2014. Le misure, in scadenza il 10 aprile scorso, si applicheranno quindi fino al 10 aprile 2015. L’emanazione di una disciplina organica nazionale dell’anagrafe degli equidi è prevista dal Ddl Lorenzin (Norme varie in materia sanitaria), con il quale il Ministero della Salute chiede la delega al Parlamento a legiferare sulla materia. Il Ddl in questo momento è fermo in Senato. Da qui la necessità di prorigare la validità dell’ordinanza del 2013. La mancanza di identificazione espone infatti, motiva il MInsalute, gli equidi al concreto rischio di clandestinità sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animale.
Ai fini di tutela della sanità e del benessere animale, continua a sussistere la necessità di rendere disponibili ai Servizi veterinari tutti i dati indispensabili per l’espletamento delle attività di controllo nonchè per la gestione delle emergenze di carattere sanitario. Permane ancora la difficoltà di reperire nella Banca dati degli equidi detenuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tutte le informazioni necessarie ad assicurare una adeguata ed efficace attività di epidemiosorveglianza, anche per gli aspetti connessi alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Peraltro la Commissione europea ha proceduto ad una revisione della normativa sui metodi di identificazione degli equidi attraverso l’emanazione del Regolamento (CE) n. 2015/262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 3 marzo 2015, n. L 59, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Nel marzo 2013 il Ministero della Salute ha integrato la Banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica con una sezione per l’identificazione degli equidi ai fini sanitari,Bde. Questa sezione è aggiornata dai dati inseriti recuperati tramite meccanismo di cooperazione applicativa e dalle informazioni che il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio ed i proprietari degli equidi sono tenuti a fornire.
Identificazione sanitaria degli equidi
Il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio che rinvenga equidi di età superiore ai dodici mesi non ancora identificati: procede all’identificazione degli animali mediante applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2011; rilascia la scheda identificativa di cui all’allegato A alla presente ordinanza, che ha valore di documento di identificazione provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti preposti; registra nella sezione della banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, i dati relativi all’identificazione dell’animale; applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari.
Qualora il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel corso delle attività di vigilanza e controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in sede di controllo e le informazioni disponibili nella sezione della banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, provvede a rettificare le stesse informazioni. Ad esclusione dei casi di movimentazione temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari.
In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano (non DPA) e tale dichiarazione e’ registrata nella sezione IX del passaporto e nella sezione della banca dati di cui all’articolo 1, comma 1 e nella BDE, di cui ai citati decreti ministeriali. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte dell’Autorità giudiziaria.
Le spese per l’identificazione sanitaria degli equidi, di cui al presente articolo, sono a carico del proprietario. Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi . Il proprietario degli equidi registra nella sezione della banca dati di cui all’articolo 1, comma 1, direttamente o tramite una persona delegata, le informazioni relative a tutte le movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni, ad eccezione di quelle per le quali e’ prevista la deroga di cui all’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 504/2008. La registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro 7 giorni dall’evento. Il modello IV di cui al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 puo’ essere prodotto anche in modalita’ elettronica, utilizzando l’apposita funzionalita’ presente nella “BDN” del Ministero della salute. In caso di utilizzo di tale funzionalita’ l’obbligo di cui al comma 1 e’ da ritenersi assolto. La registrazione dei passaggi di proprietà è effettuata secondo le modalità previste dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011.
Controlli sull’identificazione degli equidi al macello
L’operatore che gestisce il macello comunica immediatamente al Servizio veterinario, dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell’ispezione ante mortem dell’animale, ogni informazione relativa a problematiche connesse alla corretta e completa identificabilita’ degli equidi e sospende la macellazione in attesa delle determinazioni del medesimo Servizio
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 13 aprile 2015