E’ stata pubblicata sul Bur n. 23 dell’11 marzo la delibera n. 209 del 3 marzo con cui la Giunta regionale ha recepito le nuove “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca” sancite dall’Intesa Stato-Regioni del 5 novembre 2015 (Allegato A al provvedimento). La Dgr dispone che le Ulss e gli Operatori del Settore Alimentare interessati debbano ottemperare alle indicazioni contenute nel documento per la sua piena applicazione nel contesto regionale veneto, con l’obiettivo di armonizzare i controlli ufficiali in materia di igiene dei prodotti della pesca, svolti dalle Autorità competenti sul territorio nazionale. Nel documento, sono considerate tutte le fasi della filiera ittica: produzione primaria, punti di sbarco, trasporto, stabilimenti, marchiatura di identificazione, distribuzione e somministrazione, norme sanitarie indicando, per ognuna, quali siano i compiti degli operatori del settore e le modalità di controllo da parte delle autorità competenti responsabili del controllo ufficiale.
In premessa
La delibera ricorda che l’applicazione dei Regolamenti Comunitari in materia di sicurezza alimentare, dal Reg. (CE) 178/ 2002 ai Regg. (CE) 852, 853, 854 e 882 emanati nel 2004, comunemente chiamati Pacchetto Igiene, più volte è stata oggetto di un intervento istituzionale con l’obiettivo di rendere più esplicite le disposizioni e garantirne la corretta e uniforme applicazione sul territorio. Uno degli ambiti di applicazione di tali norme è rappresentato dall’igiene della pesca e dell’acquacoltura e dai relativi controlli ufficiali da eseguirsi da parte delle Autorità Competenti per garantire il rispetto delle norme igieniche stabilite dai Regolamenti Comunitari.
Riguardo all’igiene dei prodotti della pesca, si ricorda che l’FVO (Food Veterinary Office della Commissione Europea) ad esito dell’audit effettuato in Italia nel settembre 2010, ha richiesto il miglioramento di taluni aspetti del controllo ufficiale rilevati, formulando alcune raccomandazioni contenute nel Report n. 2010-8525MR. Le Regioni, quindi, in collaborazione con gli uffici Ministeriali competenti hanno dato impulso e contribuito alla stesura di un documento che fornisse indicazioni di carattere esplicativo e applicativo relativamente alle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare, da applicarsi alla filiera dei prodotti ittici. Il documento ha trovato condivisione formalizzata nell’Intesa Stato Regioni sancita nella seduta del 5 novembre 2015 Rep. atti 195/CSR “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca”.
Preliminarmente al formale recepimento in ambito regionale del documento, ne è stata discussa l’applicazione alla presenza di alcuni stakeholders del settore, in un incontro tenutosi il 26 gennaio 2016 presso la Sezione Regionale Caccia e Pesca congiuntamente alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare. Nel corso dell’incontro i produttori si sono espressi positivamente riguardo al documento approvato dall’Intesa, evidenziandone vari aspetti, fra cui l’utilità delle indicazioni concernenti l’immissione sul mercato dei gasteropodi marini e dei pettinidi raccolti al di fuori delle aree classificate da parte dei centri di spedizione galleggianti, la definizione del “piccolo quantitativo”, chiedendo ai competenti uffici regionali un supporto affinché, successivamente al recepimento, i contenuti del documento vengano divulgati rendendo esplicito il testo, compresi i riferimenti normativi solo citati, per una maggior chiarezza dei compiti degli Operatore del Settore Alimentari (OSA) e dei Controlli ufficiali che devono essere effettuati.
LE LINEE GUIDA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI DELLA PESCA
Il 5 novembre 2015 è stata approvata l’Intesa n. 195 sul documento concernente “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca”, da parte della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’obiettivo è quello di armonizzare i controlli ufficiali in materia di igiene dei prodotti della pesca, svolti dalle Autorità competenti sul territorio nazionale.
Le linee guida, che scaturiscono dal lavoro di un gruppo di esperti delle Regioni e del Ministero della Salute, si propongono di:
– fornire indicazioni sulle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di sicurezza alimentare, lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei prodotti ittici;
– fornire elementi utili a migliorare la conoscenza, anche da parte degli operatori del settore, su ruoli e responsabilità.
Nel documento, sono considerate tutte le fasi della filiera ittica: Produzione primaria, Punti di sbarco, Trasporto, Stabilimenti, Marchiatura di identificazione, Distribuzione e somministrazione, Norme sanitarie, indicando, per ognuna, quali siano i compiti degli Operatori del settore e le modalità di controllo da parte delle Autorità competenti responsabili del controllo ufficiale.
Le linee guida confermano le indicazioni già espresse in precedenza dal Ministero della Salute con una circolare, come non sia perfezionabile l’ipotesi di contravvenzione di cui all’art. 5 della Legge n. 283 del 1962 per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, nell’ipotesi in cui l’operatore abbia agito in conformità alla legge nella verifica dell’assenza di parassiti e della nocività del prodotto destinato all’alimentazione.
Pertanto, al fine di verificare il rispetto degli obblighi dell’Osa, l’Autorità competente:
– a livello di produzione primaria deve verificare che la gestione dell’eventuale infestazione da parassiti sia prevista nelle modalità operative di corretta prassi igienica;
– a livello di produzione post primaria, negli stabilimenti o navi officina riconosciuti che effettuano operazioni di eviscerazione, sfilettatura, tranciatura, etc. deve valutare i) la presenza di procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP che tengano conto delle modalità di controllo visivo dei parassiti riportate nel reg. CE 2074/2005, allegato II, sezione I; ii) la corretta applicazione delle suddette procedure di autocontrollo anche attraverso controlli a campione sul prodotto e la verifica della formazione del personale addetto al controllo visivo;
– a livello di stabilimenti riconosciuti che non effettuano manipolazioni quali sfilettatura, tranciatura, etc., come ad esempio il mercato ittico o i depositi all’ingrosso, deve valutare le procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP e la corretta applicazione delle suddette procedure (es. esame visivo svolto in modo continuativo sul pesce intero per escludere la presenza di parassiti visibili sulla superficie del pesce), anche attraverso controlli a campione.
LE LINEE GUIDA 209_AllegatoA_318569.pdf
13 marzo 2016