E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 luglio (ed è in vigore dallo stesso giorno) l’ordinanza del 13 giugno che contiene norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. L’ordinanza, che avrà efficacia per dodici mesi, dispone che “ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, inoltre, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce”.
Il nuovo provvedimento si è reso necessario a fronte del persistere di numerosi episodi di avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati disseminati nell’ambiente. Continua a sussistere quindi la necessità e l’urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e monitoraggio del fenomeno.
I contenuti dell’ordinanza riproducono quelli della precedente Ordinanza del 10 febbraio 2012, aggiornandoli a seguito del cambiamento della normativa comunitaria in materia. In particolare, oltre ad una nuova rubricazione degli articoli, le modifiche sostanziali rispetto alle regole precedenti riguardano l’ottimizzazione del procedimento di segnalazione per l’attivazione delle procedure di allerta da parte delle autorità competenti e le attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali quali accertatori del presunto avvelenamento.
Altre novità sono legate all’allineamento con il Regolamento CE n.528/2013, entrato in vigore a settembre 2013, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso di biocidi. Sono stati, infine, specificati nel dettaglio i compiti dei soggetti coinvolti a vario titolo, fornendo la modulistica necessaria per le procedure operative armonizzate su tutto il territorio.
I contenuti
Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, andranno effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e dovranno essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti.
Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l’azienda sanitaria locale e l’Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.
Il proprietario o il responsabile dell’animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, deve segnalare l’episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L’Ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario.
Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale e all’Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente, inviando i moduli di cui all’allegato 1 e all’allegato 2.
Ai fini dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l’avvelenamento, l’azienda sanitaria locale territorialmente competente assicura l’invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonchè di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. I campioni e le carcasse sono accompagnati dalla diagnosi di sospetto avvelenamento corredata dal referto anamnestico di cui all’art. 3.
L’Azienda sanitaria locale può autorizzare il medico veterinario libero professionista o il proprietario dell’animale ad inviare direttamente all’Istituto zooprofilattico sperimentale le carcasse di animali deceduti per avvelenamento, i campioni biologici, nonchè le esche o i bocconi sospetti.
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l’animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi.
Gli esami necroscopici sugli animali morti per sospetto avvelenamento sono eseguiti e refertati entro quarantotto ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al veterinario richiedente. L’esame ispettivo delle esche o dei bocconi che si sospettano contenere sostanze tossiche o nocive deve essere eseguito o refertato entro ventiquattro ore dal loro conferimento e gli esiti comunicati immediatamente alle autorità competenti e al richiedente (allegato 3).
Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all’art. 4, dà immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine da effettuare in collaborazione con le Autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell’Istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l’ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell’area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.
Al fine di coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno, le Prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto o da un suo rappresentante, composto da:
a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma;
b) un rappresentante del Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
d) un rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
e) un rappresentante delle Guardie zoofile;
f) uno o più rappresentanti dell’Ordine provinciale dei medici veterinari.
L‘ ordinanza è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per dodici mesi.
ORDINANZA 13 giugno 2016 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (16A05143) (GU Serie Generale n.165 del 16-7-2016)
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 18 luglio 2016