E’ stato pubblicato sulla Gazzetta europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/520 con cui la Commissione attua le norme sulla tracciabilità degli animali terrestri detenuti dall’uomo previste dal nuovo Regolamento (UE) 2016/429 di Sanità Animale (Animal Health Law).
Si tratta di un passaggio importante in materia di identificazione e tracciabilità in vista del 21 aprile, data in cui sarà applicabile in tutta la Ue il Regolamento 429.
Dal 21 aprile 2021 sarà obbligatorio, a livello dell’Unione, che gli allevatori delle specie bovina, ovina, caprina e suina trasmettano le informazioni relative ai loro animali alle basi dati informatizzate gestite da ciascuno Stato Membro, con le nuove modalità definite appunto dal Regolamento 520, sia per quanto riguarda l’accesso che l’inserimento.
Il nuovo Regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti:
- i termini per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni per la registrazione nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti;
- l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti e le specifiche tecniche e le norme operative di tali basi dati;
- le condizioni tecniche e le modalità per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati elettronici riguardo ai bovini detenuti e il riconoscimento della piena operatività di un sistema di scambio di dati;
- le specifiche tecniche, i formati e la concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;
- le prescrizioni tecniche relative ai mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti;
- i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti nati nell’Unione o dopo l’ingresso nell’Unione di tali animali;
- la configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;
- la rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e i termini per tali operazioni;
- le misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione.
Misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione
In deroga agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, per un periodo transitorio che termina il 20 aprile 2023, gli Stati membri possono continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva 2008/71/CE, nonché agli atti adottati sulla base di tali regolamenti e di detta direttiva.