L’ente proprietario di una strada non risponde dei sinistri dovuti ad animali, a meno che le caratteristiche dei luoghi gli impongano particolari cautele. Ciò emerge da una sentenza del Tribunale di Perugia (giudice Ilenia Miccichè) del 6 ottobre nella causa promossa da un uomo, che ha chiesto (in base all’articolo 2043 del Codice civile) alla Regione il risarcimento danni per l’impatto del proprio autoveicolo con un cinghiale selvatico su una strada regionale. La Regione ha sostenuto che competente sulla pianificazione faunistico-venatoria è la Provincia e che il sinistro era comunque colpa del conducente.
Nel respingere la domanda, il Tribunale osserva che la legge 157/1992 lascia alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme per controllo e protezione delle specie selvatiche; sono riservate alle Province le funzioni amministrative delegate in base al Tu enti locali (Dlgs 267/2000). La Regione è dunque responsabile, ai sensi dell’articolo 2043. Tranne che – si legge nella sentenza – «la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale e operativa», che consenta loro di «adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare» quei danni.
Ma il potere di gestire la fauna non significa che la Regione risponda di ogni danno: esso si deve ricollegare a condotte dell’ente, come consentire l’anomala presenza «di molti animali selvatici» o «di fonti incontrollate di richiamo» della selvaggina o non adottare «tecniche di captazione degli animali» verso le aree boscose e lontane da strade e abitati.
Inquadrata nell’articolo 2043 l’ipotesi di danno, è della parte lesa l’onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie, a cominciare dal concreto comportamento colposo del presunto danneggiante. E qui l’istruttoria non mostra «specifici comportamenti colposi» della Regione. Anzi, nel tratto del sinistro è segnalato il pericolo attraversamento animali selvatici. Né si può ipotizzare un obbligo della Regione di recintare tutte le strade, a prescindere dai rischi concreti. La presenza del cinghiale, che «sfugge al controllo dell’uomo», andava dunque ritenuta fortuita e non idonea a determinare profili di colpa della Regione.
Antonino Porracciolo – Il Sole 24 Ore – 8 dicembre 2015