Lo precisa l’Inps con il messaggio 6627/2014 a cui sta seguendo l’invio del cosiddetto ” bustone” relativo al 2014 che contiene diversi documenti a seconda delle situazioni personali dei pensionati (italiani ed esteri) delle gestioni private e gestioni dello sport/spettacolo e ai titolari di prestazioni assistenziali.
La dichiarazione reddituale non deve essere presentata dal percettore e dai suoi familiari se hanno presentato la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle Entrate (modello Unico, modello 730 eccetera). Tuttavia, la dichiarazione deve essere resa qualora l’interessato o uno dei componenti non dichiarino totalmente (o dichiarino parzialmente) i propri redditi al Fisco.
L’adempimento deve essere reso anche nei casi di redditi derivanti da pensione estera, reddito da lavoro autonomo o reddito agrario nonché da coloro che godono soltanto di pensione italiana e non producano la dichiarazione dei redditi.
Il modello può essere presentato tramite un Centro di assistenza fiscale o da un soggetto abilitato.
Nel caso in cui il pensionato risultasse già in possesso di un pin rilasciato dall’Istituto l’invio potrà essere effettuato direttamente attraverso l’apposita sezione del sito entro il 15 febbraio 2015. Come previsto dal Dl 78/2010, qualora i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito non facciano pervenire i dati relativi alla propria situazione reddituale nei tempi e nei modi stabiliti dagli enti previdenziali, la quota di pensione legata al reddito verrà sospesa nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere resa.
Inoltre i titolari di trattamenti incumulabili con i redditi di lavoro autonomo devono dichiarare in via presuntiva anche i redditi dell’anno 2014, indicando anche i relativi periodi di lavoro. Tra i redditi in cumulabili si trovano: 1 gli assegni ordinari di invalidità di importo superiore al trattamento minimo con decorrenza successiva al dicembre 1994, corrisposti a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni, 1 le pensioni di invalidità con qualsiasi decorrenza di importo superiore al trattamento minimo, corrisposte a fronte di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni, 1 le pensioni corrisposte ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nonché i trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili.
I titolari di prestazione assistenziale obbligati a rendere la dichiarazione di responsabilità sono: 1 gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile, 1i titolari di pensione sociale e di assegno sociale.
Il Sole 24 ore – 2 settembre 2014