Porre un argine alla sfrontata e diffusa lottizzazione politica del governo clinico. È l’obiettivo ambizioso delle nuove norme su dirigenza sanitaria e governo clinico contenute nell’articolo 4 del provvedimento Balduzzi.
Per la nomina dei direttori generali, le Regioni sono tenute ad attingere a un elenco regionale di idonei. L’elenco è il risultato di una selezione effettuata da una commissione costituita in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla Regione stessa. Tuttavia i criteri di selezione degli idonei e i componenti della commissione sono decisi dalle Regioni. Gli elenchi vanno aggiornati ogni due anni. Per assicurare omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, le Regioni concordano criteri e sistemi di verifica sulla base di parametri definiti Per la nomina dei direttori di struttura complessa (ossia dei primari) è previsto che una commissione ad hoc individui una terna di candidati idonei. Tale commissione è composta dal direttore sanitarioe da tre direttori di struttura complessa – scelti tramite sorteggio da un elenco nazionale – nella stessa disciplina dell’incarico da attribuire. La scelta finale è effettuata dal direttore generale, con l’obbligo di una motivazione analitica, se non rispetta il criterio del miglior punteggio. L’azienda sanitaria è tenuta a dare adeguata pubblicità all’avviso per il conferimento degli incarichi e prima della nomina devono essere pubblicati su internet il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati e la relazione della commissione. La conferma della nomina arriva solo al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei.
Il sole 24 Ore – 2 novembre 2012