L’illecito amministrativo di indebita percezione di aiuti comunitari si perfeziona quando la non dovuta percezione di contributi derivi dall’esposizione di dati o notizie false, senza che sia necessaria la sussistenza di un ‘danno comunitario’ derivante dall’uso delle somme ricevute. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 11846/12.
Il caso. Un ispettorato Centrale Repressione Frodi emetteva un’ordinanza-ingiunzione per indebita percezione di aiuti comunitari – in violazione dell’art. 3, comma 1, l. n. 898/86, come modificato dall’art. 5, comma 3 ter, l. n. 460/87 – nei confronti di un allevatore. Questi presentava opposizione al Giudice di Pace, che rigettava il gravame rilevando che dalle risultanze documentali era emersa la falsità dei dati esposti dall’opponente, in particolare riguardo all’ubicazione dell’azienda e del gregge, volta ad ottenere gli aiuti economici. Viene perciò proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace.
Non c’è illecito senza danno? Il ricorrente lamenta innanzi tutto che per potersi configurare l’illecito amministrativo contestatogli sarebbe necessario un effettivo ‘danno comunitario’, non essendo sufficiente la mera rappresentazione di dati falsi.
La Suprema Corte, nel giudicare il ricorso infondato, afferma che l’illecito in parola si perfeziona quando l’indebita percezione di contributi derivi dall’esposizione di dati e notizie false, non essendo perciò richiesta la sussistenza del danno comunitario con riferimento alla destinazione delle somme percepite.
Accertamento della falsità. Inoltre, anche il secondo motivo di ricorso è ritenuto privo di fondamento. Infatti, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, l’accertamento dell’effettiva ubicazione dell’allevamento (che deve essere coincidente con quella fornita all’atto di richiedere gli aiuti) non deve avvenire, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla data di scadenza del bando.
Ne consegue che l’accertamento eseguito dagli operanti, che avevano constatato la concreta diversa ubicazione dell’azienda e del gregge rispetto quanto dichiarato e richiesto dal bando, evidenzia validamente la falsità delle notizie che ha dato luogo alla percezione indebita degli aiuti (in particolare, la falsità riguardava l’autorizzazione sanitaria ex art. 7, D.M. n. 453/92, per il transito di ovini).
La Stampa – 27 dicembre 2012