La Direzione Generale della Sanita’ Animale e Dei Farmaci Veterinari fornisce indicazioni sui criteri per le movimentazioni di apiari nelle zone di restrizione istituite in Calabria a seguito della infestazione da Aethina tumida.
Per quanto concerne la zona di sorveglianza il Centro di referenza nazionale, cui il Ministero ha richiesto un parere, ritiene “possibile ipotizzare una movimentazione degli apiari
all’interno della zona di sorveglianza, purché siano già stati sottoposti ad un precedente controllo con esito negativo e siano soggetti ad un analogo controllo, sempre con esito negativo, subito prima dello spostamento”.
Per quanto attiene invece la zona di protezione ritiene “prematuro consentire detti spostamenti. Infatti, nonostante siano trascorsi più di 30 giorni dall’ultimo caso confermato (23 dicembre 2014), non è possibile escludere a priori la presenza di A. tumida e di conseguenza i rischi che detta movimentazione potrebbe correre o addirittura che le api movimentate possano costituire la fonte di diffusione del parassita.”
Con la stessa nota il Ministero fornisce anche informazioni in merito alle modalità di calcolo dell’indennizzo da corrispondere agli apicoltori per le famiglie di api sottoposte a distruzione.
Sivemp.it – 20 febbraio 2015