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Aggredita da cane randagio: Comune deve risarcire i danni

La Pubblica Amministrazione è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione di comportamenti dovuti, tra i quali c’è l’obbligo di tutelare la pubblica incolumità.

 Rientra in queste ipotesi anche l’aggressione di un cane randagio a una cittadina, che può chiedere il risarcimento al Comune. È quanto stabilito dalla Cassazione (sentenza 17528/11).

Il caso

Mentre guida il suo ciclomotore una donna viene aggredita da un cane randagio che la fa cadere, provocandole danni. La sua richiesta di risarcimento nei confronti del Comune viene rigettata, in primo e secondo grado, e la donna propone ricorso per cassazione.

Secondo la signora, la sentenza ha erroneamente ritenuto che nel caso concreto sia stata contestata soltanto la mancata prevenzione del fenomeno del randagismo in sé: al contrario, a fondamento dell’azione vi è la richiesta del risarcimento dei danni subiti a seguito dell’attacco di un cane, quindi derivanti da un mancato controllo del randagismo e dalla violazione di comportamenti dovuti da parte del Comune, il quale non avrebbe fornito adeguata tutela alla pubblica incolumità.

Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Cassazione richiama in via preliminare la normativa in materia, in base alla quale su Regione, Comuni e Asl competenti incombono determinati obblighi, quali l’istituzione di un’anagrafe canina, la realizzazione di vaccinazioni e controlli sanitari, il controllo del randagismo e altre attività di vigilanza. Emerge, quindi, che anche i Comuni sono tenuti ad adottare concrete iniziative di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti.

La Corte rileva, però, che la domanda della vittima dell’aggressione non è limitata «al dovere istituzionale di ogni amministrazione comunale di prevenire il randagismo». Infatti, oggetto della pretesa è il risarcimento dei danni e i giudici di merito avrebbero dovuto operare una qualificazione dell’ipotesi di responsabilità sussistente nel caso concreto. Il Collegio specifica che la P.A. è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione di comportamenti dovuti, i quali integrano la norma generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 del codice civile.

Inoltre, non può essere ignorato che il modello di condotta cui ogni pubblica amministrazione è tenuta, anche in base all’obbligo di buona fede o correttezza che costituisce un generale principio di solidarietà sociale, postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata.

Il Comune, insomma, viene ritenuto responsabile per i danni causati ai cittadini se non ha impiegato le misure e gli accorgimenti più idonei all’assolvimento dei suoi compiti, essendo esso tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di attuazione della funzione attribuitole.

Lastampa.it – 12 settembre 2011

 

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