Close Menu
Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Facebook X (Twitter) RSS
    Facebook X (Twitter) RSS
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    ISCRIVITI
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
      • Attività Sindacale
        • Dalla convenzionata
        • Segreteria regionale
      • Formazione
        • Eventi E.C.M SIMEVEP
        • Appuntamenti
      • Novità normative
        • Contratto
        • Dal Ministero
        • Dalle ULSS
        • Dall’Europa
        • Dalla Regione
        • Sentenze
      • Temi
        • Lavoro
        • Professione
        • Previdenza
        • Politiche sanitarie
        • Sicurezza alimentare
        • Sanità animale
        • Anagrafe degli animali
        • Malattie trasmissibili
        • Allevamenti
        • Benessere Animale
        • Biosicurezza
        • Farmaci veterinari
        • Contaminanti e residui
        • Mangimi e sottoprodotti
        • Igiene urbana
      • Dicono di noi
      • La nostra vetrina
    • Contatti
    Sivemp VenetoSivemp Veneto
    Home»Notizie ed Approfondimenti»Aggredita da cane randagio: Comune deve risarcire i danni
    Notizie ed Approfondimenti

    Aggredita da cane randagio: Comune deve risarcire i danni

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche12 Settembre 2011Nessun commento3 Minuti di lettura
    Facebook Twitter LinkedIn Telegram Pinterest Tumblr Reddit WhatsApp Email
    Condividi
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    La Pubblica Amministrazione è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione di comportamenti dovuti, tra i quali c’è l’obbligo di tutelare la pubblica incolumità.

     Rientra in queste ipotesi anche l’aggressione di un cane randagio a una cittadina, che può chiedere il risarcimento al Comune. È quanto stabilito dalla Cassazione (sentenza 17528/11).

    Il caso

    Mentre guida il suo ciclomotore una donna viene aggredita da un cane randagio che la fa cadere, provocandole danni. La sua richiesta di risarcimento nei confronti del Comune viene rigettata, in primo e secondo grado, e la donna propone ricorso per cassazione.

    Secondo la signora, la sentenza ha erroneamente ritenuto che nel caso concreto sia stata contestata soltanto la mancata prevenzione del fenomeno del randagismo in sé: al contrario, a fondamento dell’azione vi è la richiesta del risarcimento dei danni subiti a seguito dell’attacco di un cane, quindi derivanti da un mancato controllo del randagismo e dalla violazione di comportamenti dovuti da parte del Comune, il quale non avrebbe fornito adeguata tutela alla pubblica incolumità.

    Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Cassazione richiama in via preliminare la normativa in materia, in base alla quale su Regione, Comuni e Asl competenti incombono determinati obblighi, quali l’istituzione di un’anagrafe canina, la realizzazione di vaccinazioni e controlli sanitari, il controllo del randagismo e altre attività di vigilanza. Emerge, quindi, che anche i Comuni sono tenuti ad adottare concrete iniziative di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti.

    La Corte rileva, però, che la domanda della vittima dell’aggressione non è limitata «al dovere istituzionale di ogni amministrazione comunale di prevenire il randagismo». Infatti, oggetto della pretesa è il risarcimento dei danni e i giudici di merito avrebbero dovuto operare una qualificazione dell’ipotesi di responsabilità sussistente nel caso concreto. Il Collegio specifica che la P.A. è responsabile per i danni causalmente riconducibili alla violazione di comportamenti dovuti, i quali integrano la norma generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 del codice civile.

    Inoltre, non può essere ignorato che il modello di condotta cui ogni pubblica amministrazione è tenuta, anche in base all’obbligo di buona fede o correttezza che costituisce un generale principio di solidarietà sociale, postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata.

    Il Comune, insomma, viene ritenuto responsabile per i danni causati ai cittadini se non ha impiegato le misure e gli accorgimenti più idonei all’assolvimento dei suoi compiti, essendo esso tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all’attività di attuazione della funzione attribuitole.

    Lastampa.it – 12 settembre 2011

     

    Post Views: 296
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    SeguenteSe dirigente sbaglia paga Regione Sicilia, polizza da 1,5 milioni
    Precedente Caso sospetto mucca pazza. Attesa per autopsia a Reggio Emilia
    pecore-elettriche

    Potrebbe interessarti anche

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Registro Italiano Sindrome Emolitico Uremica, nella seconda metà del 2024 crescono i casi rispetto all’anno precedente

    23 Febbraio 2025

    Alla sala Orus dell’ IzsVe, il 22 febbraio verrà eletta la nuova Segreteria regionale del SIVeMP Veneto

    6 Febbraio 2025
    Scrivi un commento
    Leave A Reply Cancel Reply

    Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

    Residui di farmaci veterinari negli alimenti: la non conformità rimane bassa nel 2023

    5 Marzo 2025

    Fuga medici all’estero. “In Italia non solo stipendi più bassi, ma anche pressione fiscale eccessiva”

    5 Marzo 2025

    Aviaria ad alta patogenicità, il Ministero istituisce la zona di attenzione fino al 15 marzo

    5 Marzo 2025

    Antibiotici, in Italia aumentano consumi e uso improprio. Il report Aifa

    5 Marzo 2025

    Blue Tongue: come si stanno muovendo Toscana e Sardegna

    5 Marzo 2025

    Il SIVeMP (Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica) propone per i propri iscritti: la tutela sindacale sul piano morale, formativo, professionale, giuridico ed economico; la promozione e l’aggiornamento scientifico, tecnico, organizzativo e gestionale; la consulenza in materia di tutela assistenziale, previdenziale e pensionistica integrativa.

    Chi Siamo
    • Home
    • Chi siamo
    • Iscriviti
    • Diventa sostenitore
    • Archivio Notizie
    • Contatti
    Contatti - SONIA LAVAGNOLI
    • segretariofvmveneto@sivempveneto.it
    • certificata@pec.sivempveneto.it
    • +39 339 2538475
    • Via Danilo Preto, 1B - 37133 Verona (VR)
    Facebook
    X (Twitter)
    RSS
    © 2026 Sivemp Veneto - CF 97611610581
    • Privacy Policy
    • Cookie Policy

    Digita sopra e premi Invio per cercare. Premi Esc per annullare.