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Agroalimentare, la lotta al tarocco è internazionale. La contraffazione dei prodotti alimentari vede gli studi legali in prima linea

a cura di Maria Chiara Furlò. Pomodoro, mozzarella e basilico. Il tricolore italiano è anche questo, ma è sempre più a rischio. La contraffazione alimentare dei prodotti Made in Italy dal 2007 ad oggi è cresciuta quasi del 250%, secondo i dati diffusi da Coldiretti. La crisi economica ci ha messo del suo, portando famiglie e ristoratori a cercare di risparmiare sull’alimentazione senza troppo indagare su qualità e origine dei cibi, favorendo così la diffusione del fenomeno.

Cifre spaventose, se si pensa che questo tipo di reato passa attraverso la tavola e quindi, porta le sue conseguenze fin dentro lo stomaco.

Nonostante il consumatore medio diventi sempre più attento, sapere esattamente cosa arriva nel piatto non è più così semplice e scontato, soprattutto se si vive fuori dai confini del Bel Paese. Le norme italiane e le relative sanzioni, infatti, sono ancora abbastanza efficaci nel contrastare il problema della contraffazione alimentare. Il problema però resta all’estero. Parola degli avvocati che si occupano di tutela dei marchi alimentari e che vedono nel consumatore straniero il soggetto più indifeso. Tanti invece gli strumenti che i professionisti della materia segnalano a consumatori e imprese.

In Italia, la tutela dei consumatori è realizzata «sostanzialmente attraverso un sistema di sanzioni amministrative e penali che possono colpire il contraffattore anche a seguito di denuncia o segnalazione del consumatore, in aggiunta, i consumatori possono naturalmente agire per il risarcimento del danno che sia loro cagionato da prodotti contraffatti o alterati».

Spiega Elena Martini partner dello studio legale Martini Manna, che riguardo alle aziende, sottolinea che, dal canto loro, «possono inoltre utilizzare gli strumenti dati dalla normativa in materia di proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, e quindi tipicamente agire contro chi viola il loro marchio usando marchi simili ovvero compie atti di concorrenza sleale (ad es. usando packaging simili), o ancora agire a livello di consorzio contro chi viola una denominazione di origine protetta. In questi casi le aziende potranno chiedere non solo che sia posto fine all’illecito ma anche, naturalmente, che il contraffattore sia condannato a risarcire i danni causati e a distruggere i prodotti in contraffazione».

Laura Orlando partner di Simmons&Simmons ricorda che nel giugno 2014 è stato pubblicato un rapporto focalizzato sul settore agroalimentare a cura della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il rapporto fa riferimento ai dati della banca dati c.d. Iperico e si riferisce al triennio 2009/2012. Iperico è il database italiano che raccoglie i dati sull’attività di contrasto alla contraffazione. È stato sviluppato nel corso degli ultimi anni, sotto la guida della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-Uibm, da un team composto da personale della stessa Direzione Generale, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane, cui si è aggiunta in seguito la Direzione Centrale della Polizia Criminale. «Secondo questo rapporto, nel triennio 2009-2012 si è evidenziata una sostanziale stabilità rispetto agli anni precedenti nel numero dei sequestri, a fronte di un incremento nelle quantità di prodotti sequestrati.

L’aggregato con maggiore volume di sequestri è rappresentato, non sorprendentemente considerato il valore dei prodotti commercializzati, dalle bevande alcoliche», conclude Orlando.

In concreto, le azioni che il consumatore può immediatamente mettere in atto sono: rivolgersi all’autorità competente, il Nas dei Carabinieri, ed alle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori. Secondo Alessandro Greco di Eversheds Bianchini, «le imprese danneggiate da fenomeni di contraffazione hanno a disposizione un ventaglio di mezzi di tutela, da azionare anche cumulativamente: sotto il profilo del public enforcement, possono coinvolgere le articolazioni competenti del ministero delle Politiche agricole (quali il Nucleo Antifrode dei Carabinieri o l’Ispettorato di tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), sotto il profilo giudiziale, possono sollevare i numerosi possibili profili di illiceità penale delle condotte lamentate e/o agire in giudizio per la tutela del marchio o segnalare all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato i profili di scorrettezza per un intervento di quest’ultima in base alla normativa del Codice del consumo o alla disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa».

er quanto riguarda la tutela del consumatore e delle aziende dalle frodi alimentari, Giuseppe Vaciago, partner di R&P Legal, sottolinea che «con la legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), all’art. 4, comma 49, successivamente integrato, sono state adottate misure per la tutela del marchio «Made in Italy», allo scopo primario di proteggere il consumatore e fornire precise informazioni sull’effettiva origine del prodotto che viene posto in vendita».

Occorre poi che il consumatore sappia», continua Vaciago, «dell’esistenza della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Uibm del ministero dello Sviluppo Economico, che nel 2012 ha pubblicato 5 vademecum per i consumatori, ciascuno dei quali dedicato a un settore merceologico particolarmente colpito dalla contraffazione: alimentare, abbigliamento, giocattoli, cosmetici, ricambi per auto/moto ed elettrodomestici. Come indica anche il ministero dello Sviluppo Economico, le aziende invece, «dovrebbero adottare una strategia di business orientata alla tutela della proprietà intellettuale in un’ottica di prevenzione.

Gli elementi principali della strategia dovrebbero prevedere, secondo Vaciago: «La conoscenza dei diritti di proprietà intellettuale nazionali ed internazionali, la definizione del patrimonio immateriale dell’azienda nel mercato di riferimento in relazione al portafoglio di titoli di proprietà intellettuale posseduto, l’analisi dei rischi specifici di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di concorrenza sleale nel mercato, soprattutto nei casi di possibile delocalizzazione della produzione o di internalizzazione dell’impresa».

Bisognerebbe inoltre prestare attenzione anche «all’esigenza di integrazione del portafoglio di titoli di proprietà intellettuale sotto gli eventuali profili complementari non precedentemente considerati mediante il ricorso ad ulteriori diritti di proprietà intellettuale, e la loro estensione nei mercati potenziali; valutare l’opportunità di attivare misure deterrenti (metodi anticontraffazione) o di tutela preventive (ad esempio la tutela doganale in ambito Ue) sorvegliare costantemente la reputazione del proprio patrimonio intangibile nel mercato di riferimento e attivare le tutele giudiziarie all’occorrenza», conclude Vaciago.

Nei primi 8 mesi del 2014 sono stati oltre 60mila i controlli nel campo della lotta alla contraffazione alimentare che hanno condotto al sequestro di beni per oltre 32 milioni di euro. Sono i dati diffusi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che confermano come da gennaio a settembre 2014 siano state inoltre emesse più di 6mila sanzioni e quasi mille persone siano state segnalate all’Autorità giudiziaria.

La legge numero 99 del 2009 e altre modifiche a tutela del Made in Italy hanno fornito più strumenti alla protezione della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana, cosi l’imprenditore «ha finalmente acquisito, anche per il legislatore penale, una dignità ed un diritto di tutela autonomi rispetto alla protezione del consumatore che era, prima, la sola preoccupazione del sistema sanzionatorio in materia». dice Giovanni Manca, docente di Diritto Penale all’Università di Cagliari e partner dello studio legale Manca. Che aggiunge: «Tuttavia, si tratta di strumenti che non operano oltre i confini nazionali, e non possono perciò garantire le nostre esportazioni agroalimentari dall’aggancio parassitario di chi evoca falsamente la provenienza italiana».

Come spiega il professor Manca, se la produzione o la commercializzazione dei prodotti contraffatti avviene anche in parte nel territorio italiano, una fitta trama di reati intercetta il fenomeno, tutelando contemporaneamente produttori e consumatori: l’art. 517 c.p. reprime l’indicazione ingannevole di origine, provenienza e qualità di prodotti industriali, l’art. 4, commi 49 e 49 bis l. n. 350/2003 punisce, alla presentazione in dogana, la falsa indicazione di provenienza italiana, con l’apposizione della dicitura Made in Italy o con tecniche indirette di Italian Sounding, evocanti ad es., anche all’interno di un marchio in sé lecitamente utilizzato, i nostri colori nazionali, nostri modi di dire, opere d’arte, monumenti o volti celebri; l’art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione di nostre indicazioni geografiche tipiche o denominazioni d’origine depositate. L’art. 1, comma 7, d.l. n. 35/2005, troppo debolmente applicato dalle polizie locali anche quando la violazione è plateale, sanziona perfino il consumatore finale per l’acquisto di prodotti che inducano a ritenere la violazione di queste norme.

Ma se la intera catena produttiva e distributiva del falso Made in Italy si realizza all’estero – ad esempio come quando l’olio d’oliva viene spacciato come italiano, ma in realtà è prodotto e confezionato in altri paesi mediterranei e direttamente esportato nel mercato statunitense – «la concorrenza sleale alle nostre esportazioni agroalimentari non trova alcun contrasto in queste norme, concepite per vigilare il mercato interno: non ci è possibile sequestrare i prodotti illeciti nemmeno se per errore (o, in alcuni casi, proprio per meglio simulare la provenienza italiana!) vengano fatti transitare per una dogana italiana in scalo tecnico verso la destinazione finale estera, o, se il sequestro avviene, è tendenzialmente revocato dall’autorità giudiziaria», conclude Manca.

ItaliaOggi – 10 novembre 2014 

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