a cura di Cinzia De Stefanis (ItaliaOggi). I prodotti sfusi devono essere muniti di un apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure nei comparti in cui sono esposti, su cui riportare le informazioni obbligatorie. Un prodotto alimentare può essere commercializzato solo se accompagnato da un’indicazione che consente di identificarne lotto o partita alla quale appartiene. Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Obbligo, per i prodotti preincartati, di indicazione degli allergeni e delle indicazioni obbligatorie di base direttamente nell’etichetta, in luogo del generico cartello previsto per gli altri prodotti non preconfezionati. Queste alcune delle misure contenute in un Dpcm (Mise e Ministero della salute) modificativo del decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
Per i prodotti della gastronomia, della gelateria, della panetteria e della pasticceria, comprese le preparazioni alimentari, si prevede quanto disposto in passato e cioè la possibilità di riportare l’elenco degli ingredienti su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista (in conformità con quanto stabilito dal dm 20 dicembre 1994).
Nell’elenco è necessario riportare l’indicazione relativa agli allergeni fornita secondo le modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento 1169/2011. Se si ricorre a questa modalità di indicazione dell’elenco degli ingredienti, è previsto che il cartello recante le altre indicazioni obbligatorie riporti, se del caso, l’avviso che il prodotto contiene allergeni da consultare nell’apposito libro o registro.
Viene inoltre offerta la possibilità che i prodotti preincartati siano posti in vendita nei medesimi banchi o spazi in cui sono esposti i prodotti preconfezionati, a condizione che siano distinti mediante l’impiego di appositi separatori o cartelli divisori.
Prodotti sfusi. L’articolo 11 della bozza Dpcm (in materia di etichetta alimentare) modifica infatti l’articolo 16 del digs 109/1992 sui prodotti sfusi stabilendo che questi prodotti siano muniti di un apposito cartello, o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti che li contengono oppure nei comparti in cui sono esposti, da tenere bene in vista e a disposizione dell’acquirente, su cui riportare le informazioni obbligatorie. Quando parliamo di prodotti sfusi ci riferiamo ai non preconfezionati in quanto offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza confezione, confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati e preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio, definiti «preincartati».
Distributori automatici. Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o a erogazione istantanea, dovranno essere riportate sui distributori automatici e per ciascun prodotto la denominazione di vendita del prodotto finito e l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.
Nuova etichetta. Dal 13 dicembre ricordiamo che è entrata in vigore la nuova etichettatura europea alimentare. Che prevede, tra l’altro, obbligo di chiarezza e leggibilità dell’etichetta con misure minime per i caratteri da riportare nell’informazione obbligatoria. Estensione dell’obbligo dell’origine anche alle carni suine, avicole e ovi-caprine, oltre a quanto già accade per le carni bovine, il miele, l’olio d’oliva, la frutta fresca e gli ortaggi. E con il regolamento n. 1169/2011 del parlamento europeo che sono state stabilite le nuove regole sull’etichetta alimentare. Il regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016 per l’etichettatura nutrizionale.
Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono il valore energetico, i grassi, i grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. Da segnalare l’estensione dell’obbligo di indicare il paese di origine o di provenienza delle materie prime utilizzate. In passato, questo era solo obbligatorio per la carne fresca bovina, frutta e verdura, miele, olio di oliva e nei casi in cui si poteva configurare un potenziale inganno per il consumatore.
Le nuove norme si applicano a tutti gli alimenti somministrati presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione (non ricompresi dalla direttiva 2000/13/Ce).
ItaliaOggi – 16 febbraio 2015