Torna ad occuparsi di allergeni Dario Dongo, esperto di diritto alimentare, sul sito ilfattolimentare.it. Dongo osserva che molte delle nuove etichette dei prodotti venduti sugli scaffali dei supermercati sono ancora fuori legge. È come se gli operatori avessero inteso la sola “novità” dell’evidenza grafica, trascurando gli elementi essenziali dell’informazione.
Ecco gli errori più frequenti rilevati
– La dicitura “farina 0”, “farina tipo 00” o “farina integrale” non basta, perché il numero (“0? oppure “00” come pure la tipologia “integrale”) esprime la granulometria dello sfarinato, ma può riferirsi a qualsiasi cereale o legume. Se il prodotto contiene grano o frumento bisogna scriverlo ed evidenziarlo.
– La frase “contiene frutta secca con guscio” è insufficiente. Le persone allergiche alle noci devono poter trovare il nome per esteso e in evidenza sulla lista ingredienti in etichetta. Altrettanto dicasi per mandorle, nocciole, pistacchi, arachidi, noci di acagiù (o anacardi), noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia (3).
– Un discorso analogo riguarda i prodotti con glutine. Visto che diversi cereali lo contengono occorre citare separatamente le diverse specie: grano, farro, grano khorasan, segale, orzo, avena).
– Quando sulla confezione troviamo la scritta: “pangrattato”, “margarina”, “formaggio (…) , “cioccolato”, “confettura di (…)” occorre essere più precisi perché si tratta di ingredienti composti. In questo caso il nome deve essere abbinato ai componenti minori riportati tra parentesi, in ordine decrescente, evidenziando in grassetto o con un altro metodo grafico gli eventuali allergenici.
– Anche la scritta “prodotto in uno stabilimento dove si lavorano/dove sono presenti (…)” non basta. L’operatore responsabile (4) deve assicurare un’informazione esatta indicando eventuali lavorazioni in atto nelle vicinanze, non previste dal regolamento UE 1169/11, possono semmai costituire oggetto delle valutazioni di cui in seguito,
– “contiene/può contenere… (di tutto e di più, ndr)”, “cartello unico degli ingredienti…”. L’impiego di elenchi generici e tendenzialmente omnicomprensivi – rispetto alla lista degli ingredienti allergenici di cui in Allegato II del reg. UE 1169/11 – può venire considerato, da parte degli ispettori pubblici, come inadempimento dei doveri di autocontrollo a carico degli operatori ed esercenti (5).
– La presenza in etichetta della parola “Allergeni: seguita da alcuni ingredienti allergici non è prevista dal regolamento (6), perché può indurre il consumatore a credere che l’elenco consideri oltre alle sostante previste nella norma europea anche altre come: aglio, fave, alcuni additivi e/o loro supporti, spezie
La nostra squadra di esperti è a disposizione per servizi di formazione, audit, revisione etichette e registri ingredienti (per informazioni, scrivere a tech@fare.mail.com).
Tratto da Dario Dongo – Il Fatto alimentare – 22 marzo 2015