Gentile Redazione, l’obbligo per i ristoranti di indicare nel menù le presenza degli allergeni, è stato prorogato oppure la data del 13 dicembre 2014 è rimasta valida e tutti i ristoranti la devono applicare?
Il Fatto Alimentare ha affrontato a più riprese il tema degli allergeni, purtroppo finora invano, a quanto sembra. Vediamo perché. La direttiva allergeni (dir. 2003/89/CE) prima e il regolamento UE 1169/11 poi, hanno introdotto e definito l’obbligo di informare sulla presenza – anche solo eventuale ( può contenere …”) – di ingredienti allergenici nei prodotti alimentari, siano essi preconfezionati, venduti sfusi o preincartati ai fini della vendita diretta.
L’informazione deve rispettare due cose:
– la notizia deve venire specificamente riferita a ciascun prodotto esposto in vendita, in modo tale che il consumatore sensibile sia in grado di comprendere quale alimento, tra quelli in vendita, risponde alle sue esigenze. Ciò comporta l’illegittimità del “cartello unico” come si usa per i prodotti di panetteria, pasticceria, gelateria, gastronomia;
– il livello di specificazione deve venire riferito ai singoli ingredienti allergenici identificati nelle normative. Non ci si può riferire al “glutine” o ai “cereali contenenti glutine”, ma ai singoli cereali, non si cita la “frutta secca con guscio”, ma le singole specie tassativamente definite (tra le quali figurano ad esempio le mandorle, ma non i pinoli).
Il Fatto Alimentare ha denunciato la colpevole inerzia del Governo italiano nel definire le modalità da seguire, quando l’informazione al consumatore riguarda i prodotti somministrati dai pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense, esercizi di catering) per quanto concerne la presenza di allergeni. In ogni caso, anche in assenza di apposite prescrizioni le informazioni per gli alimenti somministrati nei pubblici esercizi, devono essere messe in pratica per alimenti venduti sfusi e preincartati. Con una novità: a decorrere dal 14 dicembre 2014, gli elenchi degli ingredienti di ciascun prodotto devono altresì essere evidenziati graficamente rispetto agli altri.
Si evidenzia tra l’altro che – in attesa del fatidico “decreto sanzioni”, grazie al quale si dovrebbe adeguare l’impianto sanzionatorio del vecchio d.lgs. 109/92 con le norme contenute nel regolamento UE 1169/2011 – sono tuttora in vigore e applicabili le pene a suo tempo previste dal desueto decreto per quanto riguarda la vendita di prodotti sfusi e preincartati. Riscontriamo e denunciamo tuttavia come all’inerzia del legislatore italiano e delle Autorità di controllo corrisponda l’inaccettabile quanto diffuso perdurare delle violazione di queste norme. La stragrande maggioranza dei negozi e dei pubblici esercizi nei quali vengono venduti prodotti sfusi continua a non applicare la regola basilare: non si indica infatti quali ingredienti allergenici siano o possano essere presenti in ciascun alimento.
Alla violazione diffusa delle disposizioni di cui sopra, che invitiamo i lettori a segnalarci, si aggiungono poi i cattivi consigli di alcune associazioni di rappresentanza. Come la Confesercenti di Roma, le cui generiche e vaghe indicazioni sono riprese nei nuovi “cartelli unici” (vedi foto), o altre associazioni che insistono nell’ottenere il via libera a resuscitare il famigerato “cartello unico”. Senza rendersi conto del duplice rischio, che infine ricade sui loro associati, di incorrere in sanzioni amministrative. E soprattutto di perdere clienti, ormai stufi del perdurare dell’omertà sul contenuto dei prodotti offerti in vendita.
Dario Dongo – Il Fatto alimentare – 4 febbraio 2015