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    Emissioni. Allevamenti suini e avicoli, ok del Consiglio Ue alla versione finale della Direttiva e al regolamento per un portale

    Cristina FortunatiInserito da Cristina Fortunati14 Aprile 2024Aggiornato:14 Aprile 2024Nessun commento7 Minuti di lettura
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    Il 12 aprile il Consiglio europeo ha adottato la direttiva finale riveduta sulle emissioni industriali (IED) e il regolamento per la creazione di un portale sulle emissioni industriali, due atti legislativi complementari che puntano a regolamentare e monitorare l’impatto ambientale delle attività industriali.

    Secondo il Consiglio Ue, «Le nuove norme garantiranno una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente riducendo le emissioni nocive delle installazioni industriali e promuovendo nel contempo l’efficienza energetica, un’economia circolare e la decarbonizzazione. Miglioreranno inoltre la comunicazione dei dati ambientali modernizzando il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) esistente al fine di creare un portale più completo e integrato sulle emissioni industriali.

    In una nota il Consiglio Ue ricorda che “La direttiva relativa alle emissioni industriali è il principale strumento dell’Ue  che regolamenta l’inquinamento causato dalle installazioni industriali, comprese le aziende zootecniche per allevamenti intensivi. Le installazioni disciplinate dalla direttiva già esistente, compresi centrali elettriche, raffinerie e impianti di trattamento dei rifiuti, rappresentano circa il 40% delle emissioni di gas a effetto serra e il 20% delle emissioni inquinanti nell’aria e nell’acqua. Per ridurre ulteriormente le emissioni industriali, la direttiva riveduta include nel proprio ambito di applicazione più aziende zootecniche per allevamenti intensivi su larga scala, compresi gli allevamenti di suini e pollame. Sono inserite nell’ambito di applicazione della direttiva anche le attività minerarie e la fabbricazione di batterie su vasta scala: fatto salvo un riesame da parte della Commissione, l’ambito di applicazione può essere esteso anche ai minerali industriali. Le installazioni necessitano di autorizzazioni, poiché devono dimostrare la loro conformità alle norme vigenti in materia di riduzione delle emissioni industriali, compresi misure e valori limite di emissione appropriati».

    La nuova direttiva renderà la procedura di autorizzazione più efficiente e meno onerosa, introducendo ad esempio l’obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di autorizzazione elettronica entro il 2035.

    Gli Stati membri stabiliranno sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di inosservanza della direttiva. Per le violazioni gravi, i gestori potranno essere soggetti a sanzioni fino ad almeno il 3% del loro fatturato annuo nell’Unione. Inoltre, la direttiva introduce il diritto per le persone che abbiano subito danni alla salute di chiedere un indennizzo ai responsabili di violazioni della direttiva.

    Il regolamento formalmente adottato oggi istituisce un nuovo portale che punta a fornire informazioni più complete e integrate sulle emissioni industriali, in sostituzione dell’attuale registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR). Per quanto riguarda l’obiettivo “inquinamento zero” dell’European Green Deal, il nuovo portale migliorerà l’accesso del pubblico alle informazioni relative alle emissioni industriali e agevolerà la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, compresa l’identificazione delle fonti di inquinamento.

    La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue e dopo gli Stati membri avranno 22 mesi per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale. Nel 2028 (e successivamente ogni cinque anni) la Commissione riesaminerà e valuterà l’attuazione della direttiva, tenendo conto delle tecniche emergenti.  Entro il 2026 la Commissione dovrà valutare le modalità per contrastare al meglio le emissioni generate dall’allevamento di bovini e dai prodotti agricoli immessi sul mercato dell’Ue.

    Una volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, il regolamento relativo al nuovo portale sulle emissioni industriali diventerà vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 2028.

    Gli allevamenti nel capo di applicazione della direttiva

    Allevamenti nel campo di applicazione della Direttiva IED– La Direttiva approvata oggi include nel campo di applicazione un numero maggiore di allevamenti su larga scala, compresi gli allevamenti di suini e pollame. La direttiva relativa alle emissioni industriali è il principale strumento dell’UE che regolamenta l’inquinamento causato dagli stabilimenti industriali, comprese le aziende zootecniche di allevamenti intensivi. Gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva rappresentano circa il 40% delle emissioni di gas a effetto serra e il 20% delle emissioni inquinanti nell’aria e nell’acqua.

    – Allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l’alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all’anno all’esterno o sono tenuti stagionalmente all’esterno.
    – Allevamento esclusivo di galline ovaiole che rappresenta 300 o più UBA, o allevamento di altre categorie di pollame che rappresenta almeno 280 UBA. Nelle installazioni in cui è allevata una combinazione di pollame, comprese galline ovaiole, la soglia è di 280 UBA e la capacità è calcolata utilizzando 0,93 come fattore di ponderazione* per le galline ovaiole.
    –  Allevamento di qualsiasi combinazione di suini o pollame che rappresenta 380 o più UBA, escluso l’allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma
    del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per
    l’alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all’anno all’esterno o sono tenuti stagionalmente all’esterno.

    Gestione del letame – Spetta al controllo degli Stati Membri la verifica sulla gestione del letame, compreso lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall’installazione. La gestione deve essere effettuata conformemente alle “migliori tecniche disponibili” e non provocare un inquinamento significativo dell’ambiente.

    Le migliori tecniche disponibili– Si prevede una consultazione fra Stati Membri e l’adozione di successivi atti esecutivi unionali per dare uniformità operativa alle migliori tecniche disponibili tenendo conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità di allevamento di tali installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso. Esse includono inoltre informazioni indicative sulle tecniche emergenti, se disponibili.

    Esclusioni dal campio di applicazione– L’allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica o con una bassa densità di allevamento è essere escluso dall’ambito di applicazione in quanto contribuisce  positivamente alla tutela del paesaggio, alla prevenzione degli incendi boschivi e alla protezione della diversità biologica e degli habitat. L’esclusione si applica alle installazioni con allevamenti di suini a pascolo a bassa densità di allevamento in cui gli animali sono tenuti all’aperto per un periodo di tempo significativo su un anno, in particolare durante il giorno, e in cui le condizioni atmosferiche e di sicurezza garantiscono il benessere degli animali o in cui gli animali sono tenuti all’aperto su base stagionale. La superficie usata per il calcolo della densità di allevamento dovrebbe essere la superficie impiegata per il pascolo degli animali nell’installazione o per la coltivazione di foraggi destinati all’alimentazione degli animali nell’installazione.

    Il portale delle emissioni industriali– Riguardo all’obiettivo “inquinamento zero” del Green Deal, il nuovo portale migliorerà l’accesso del pubblico alle informazioni relative alle emissioni industriali e agevolerà la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, compresa l’identificazione delle fonti di inquinamento. Una volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, il regolamento relativo al nuovo portale sulle emissioni industriali diventerà vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 2028.

    Sanzioni– Gli Stati membri stabiliranno sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di inosservanza della direttiva. Per le violazioni gravi, i gestori potranno essere soggetti a sanzioni fino ad almeno il 3% del loro fatturato annuo nell’Unione.

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
    che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti

    Fonti Consiglio europeo Anmvioggi
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    Cristina Fortunati
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