Il Ministero della Salute ha emanato le Linee guida recanti disposizioni relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale e l’equipaggiamento di cui il personale deve disporre ai sensi dell’art.2, comma 3 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217. Le linee guida forniscono indicazioni sia per quanto riguarda le autoambulanze veterinarie per il recupero e il trasporto degli animali in stato di necessità che per quelle che prestano anche il primo soccorso. Le autoambulanze adibite al soccorso, in conformità alla normativa vigente, devono essere collegate a una struttura veterinaria e necessitano della presenza di un medico veterinario.
In seguito alla riforma del Codice della Strada che, nel 2010, ha introdotto l’obbligo di soccorso per gli animali, il Ministero della Salute ha diffuso ora le disposizioni tecniche relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie.
Le autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali in stato di necessità devono essere dotate almeno di:
– Fonte ossigeno;
– Strumentazione per il monitoraggio cardio-circolatorio;
– Attrezzature/ambiente climatizzato per il raffreddamento/riscaldamento del paziente;
– Attrezzature per la ventilazione polmonare;
– Materiale sanitario di consumo e strumentario per il primo soccorso;
– Presidi medico-chirurgici per la disinfezione delle mani e dello strumentario.
Le autoambulanze adibite al trasporto degli animali in stato di necessità devono essere dotate:
• Cani, gatti e altri animali di piccola taglia, ivi compresi i volatili
– Gabbie, trasportini e casse di materiale resistente, lavabile e disinfettabile, di dimensioni adeguate alla specie animale trasportata;
– barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all’interno del veicolo;
– strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti
(es. mascherine per animali selvatici, reti, museruole, laccio distanziale, guinzagli, manicotti antimorso ecc.).
• Animali di grossa taglia
– barella o mezzo idoneo per il recupero e trasporto all’interno del veicolo;
– rampa con caratteristiche tecniche conformi alle disposizioni di cui al Regolamento (CE)n. 1/2005;
– adeguate attrezzature di contenimento e separazione da utilizzare in caso di necessità (es.paratie);
– strumenti e attrezzatura per la cattura e contenimento in sicurezza, non traumatizzanti.
Requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali
Nelle autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali deve essere sempre presente un medico veterinario. Il personale non veterinario presente su tutte le autoambulanze – siano adibite esclusivamente al trasporto che anche al soccorso- deve ricevere un’adeguata formazione in merito alle misure di sicurezza e alla tutela degli animali nonché alle corrette modalità operative per svolgere la propria attività. Possono promuovere percorsi fomativi per gli operatori le Regioni e Province autonome e le Aziende Sanitarie Locali, anche i collaborazione con gli Ordini Professionali e le Organizzazioni di categoria.
Le prime reazioni alle linee guida, che arrivano a due anni dal decreto ministeriale, sottolineano come di fatto vengano riconosciuti due tipologie di ambulanze: una più completa (di primo soccorso) sia in attrezzature che in termini di personale qualificato dove è prevista la presenza del veterinario, e l’altra che sembra più che altro equiparabile a un mezzo di trasporto e che potrebbe apparire come una sorta di sanatoria per molti mezzi in circolazione. In questo secondo caso la valutazione delle condizioni dell’animale e delle cautele da adottare appare problematica visto che non è prevista la presenza del veterinario.
(c.fo. ufficio stampa Sivemp Veneto) 4 settembre 2014