La pubblicazione del Decreto Legge 185/2012, inerente l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 223/2012 circa la trattenuta “Tfr 2,5%“, rende consigliabile attendere che il decreto venga convertito in legge per evitare di formalizzare atti inutili o impropri. Fvm fornirà tempestive comunicazioni. Allo stato attuale valgono alcune istruzioni che riportiamo di seguito. Istruzioni e facsimili domande per sospensione e rimborso trattenute “Tfr 2,5%” allegato 1 (da tenere al momento in sospeso) e per sospensione e rimborso trattenute “5%-10% contributo di solidarietà” allegato 2 (da formalizzare). Le richieste devono essere sottoscritte in originale da ciascun dipendente e devono essere inoltrate con Raccomandata Ar ai destinatari istituzionali.
La Sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale riguarda i medici e i veterinari dipendenti delle Aziende sanitarie italiane nella parte in cui dichiara incostituzionali perciò illegittimi i provvedimenti contenuti nel D.L. 78/2010 (conv. Legge 122/2010) relativi alla trattenuta del 2,5% operante sull’80% della retribuzione, in funzione di una nuova disciplina della “liquidazione” (in altre sedi oggetto di approfondimento) e alla trattenuta del 5% della retribuzione, relativamente alla parte eccedente i 90.000 euro annui lordi (10% oltre i 150.000 euro), a titolo di “contributo di solidarietà” per il risanamento del bilancio del Paese.
Alcune organizzazioni sindacali hanno voluto subito partire con le procedure per richiedere la sospensione ed il rimborso delle somme illegittimamente trattenute, invece la FVM, consigliata dallo Studio legale, ha optato per attendere prudentemente alcuni giorni, giacché la portata della Sentenza risultava tale da determinare un rilevante buco nel bilancio dello Stato ed appariva perciò assai probabile un intervento normativo nuovo. Infatti, la pubblicazione del decreto legge 185/2012, inerente l’applicazione della sentenza della corte costituzionale circa la trattenuta “tfr 2,5%”, rende consigliabile attendere che il medesimo d.l. venga convertito in legge (termine ultimo 30/12 p.v.) per evitare di formalizzare atti inutili o impropri relativamente a tale questione.
Circa le illegittime trattenute relative al cosiddetto “contributo di solidarietà” (5-10%) rimane invece necessario formalizzare la richiesta di rimborso, previa verifica della propria posizione, da parte di ciascun interessato.
Ecco i fac simili delle domande (compresa quella relativa al 2,5% da tenere in sospeso) e le relative istruzione da leggere attentamente.
ISTRUZIONI per sospensione e rimborso trattenute “Tfr 2,5%” – sospensione e rimborso trattenute “5%-10% contributo di solidarietà”
dall’Ufficio legale – 6 novembre 2012