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Alimentare. Articolo 62, attenti a sgarrare. In Gazzetta la delibera dell’Agcm. Scattano controlli sulle forniture e sanzioni

1a1a1a1a_0a00aaalimenti_agrlmnvntdi Dario Dongo e Luigi Chiarello. Scattano controlli e sanzioni per la mancata applicazione dell’articolo 62. È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9/3/2013, la delibera 6 febbraio 2013 dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm), contenente l’approvazione del «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari». Dopo mesi di incertezze, durante i quali gli operatori hanno iniziato a dubitare dell’effettiva applicazione dell’art. 62 della legge n. 27/2012, arriva dunque una conferma. I controlli avranno inizio e ad essi potranno seguire le sanzioni previste dalla norma.

Sanzioni particolarmente gravi nel caso di pagamenti delle derrate agricole e alimentari oltre i termini inderogabili ivi stabiliti (30 o 60 giorni dalla fine del mese contenente la data di ricevimento fattura o dalla consegna delle merci, a seconda che si tratti di merci deperibili o meno).

Va detto che la delibera Agcm si discosta di poco dal testo già pubblicato il 21/12/12 sul sito dell’Autorità (si veda ItaliaOggi del 6/2/2013). Di fatto, l’Agcm – che accentra su di sé ogni potere di verifica e sanzione per effetto del comma 8 dell’art. 62 – limita il campo di applicazione della legge alle sole «relazioni economiche tra operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale». Vale a dire, le verifiche avrebbero luogo soltanto laddove sia accertato lo squilibrio tra i poteri negoziali dei contraenti.

L’Autorità si riserva il massimo arbitrio applicativo sul punto e non fornisce ulteriori elementi di chiarimento. Ora, se lo squilibrio è evidente nel rapporto tra grande distribuzione e pmi agricole e alimentari, nei casi in cui il fornitore sia un grande gruppo industriale, un market leader insomma, parlare di significativo squilibrio nei rapporti con la gdo potrebbe risultare davvero difficile. Di conseguenza, paradossalmente, l’approccio dell’Autorità potrebbe risultare distorsivo dei criteri di concorrenza e libero mercato.

Anche perchè, con questa impostazione, la gdo – che concentra in pochi gruppi l’80% circa del mercato alimentare al dettaglio – troverà una ragione in più per approvvigionarsi presso i colossi industriali e i grandi consorzi agricoli anziché presso i piccoli produttori. Infatti, se con i big player la distribuzione potrà negoziare condizioni d’acquisto più vantaggiose, senza tema di censure per violazioni dell’art. 62, con le pmi la gdo dovrà certamente attenersi alle giuste pratiche introdotte dalla normativa.

Ma non è finita qui: la delibera riserva all’Agcm anche un ampio margine di arbitrio sul se e sul come portare avanti il procedimento istruttorio. Ciò significa che l’Autorità potrà decidere di negare la riservatezza chiesta dal denunciante o archiviare la pratica a seguito di «moral suasion» (un invito scritto, al responsabile, a interrompere le pratiche individuate). Prevista infine la possibilità di deliberare il «non luogo a provvedere per richieste di intervento relative a condotte non rientranti tra le priorità di intervento dell’Autorità».

Detto ciò, tra alcuni operatori serpeggia un certo malcontento per l’approccio dell’Agcm alla materia, sviluppato nella delibera; malcontento che non è escluso possa tradursi in un ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale.

ItaliaOggi – 13 marzo 2013

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