A dicembre 2014, gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda avicola ubicata nella contea di Douglas nello Stato dell’Oregon e il 3 gennaio 2015 HPAI del sottotipo H5N2 in un allevamento di pollame nello Stato di Washington. Di conseguenza l’intero territorio degli USA non può più essere considerato indenne dalla malattia. La Commissione Europea ha incluso alcune regioni degli Stati Uniti fra i territori sottoposti a limitazione commerciale.
Sulla Gazzetta ufficiale europea L 41 del 17 febbraio 2015 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2015) 714].
Negli Stati Uniti sono stati confermati focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in un’azienda avicola ubicata nella contea di Douglas, nello Stato dell’Oregon, e focolai di HPAI del sottotipo H5N2 nello Stato di Washington.
Data l’attuale situazione epidemiologica relativa all’HPAI negli Stati Uniti, il trattamento A è insufficiente per eliminare i rischi per la sanità animale connessi all’introduzione nell’Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla contea di Douglas, nello Stato dell’Oregon, e dall’intero Stato di Washington. Tali prodotti dovrebbero essere sottoposti almeno al “trattamento D”, come definito nell’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, al fine di impedire l’introduzione nell’Unione del virus HPAI.
Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio e alle misure adottate per impedire un’ulteriore diffusione dell’HPAI, che sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione nonché degli impegni stabiliti nell’accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno concludere che prescrivere il trattamento D dovrebbe essere sufficiente per coprire i rischi connessi all’introduzione nell’Unione dei prodotti ottenuti da carni di pollame, selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti), ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla contea di Douglas, nello Stato dell’Oregon, e dall’intero Stato di Washington, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai di HPAI.
Al fine di tenere conto di tale regionalizzazione è pertanto opportuno modificare l’allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE.
19 febbraio 2015 (da Unaitalia)