Il Centro di Referenza Nazionale per l’Influenza Aviaria ha confermato in data odierna un nuovo focolaio di influenza aviaria sostenuto da un sottotipo H5N8, il quinto in Nord Italia dopo quelli di Mira, Piove di Sacco e Porto Viro (Veneto) e di Sorbolo (Emilia Romagna). Il focolaio è stato identificato in un allevamento di tacchini nel comune di Mozambano (Mantova) che aveva riportato sintomatologia clinica riferibile a IA. In azienda sono presenti circa 14.000 animali a fine ciclo e nei prossimi giorni si svolgeranno le operazioni di abbattimento. La caratterizzazione del virus e l’analisi filogenetica sono in corso. Il Ministero della Salute ha ritenuto necessario, alla luce del grave quadro epidemiologico ha emesso un nuovo dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. La mappa dei focolai
Tra le misure da attivare urgentemente l’attuazione di quanto previsto all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010 relativamente all’istituzione di ulteriori zone di restrizione attorno alle zone di protezione e sorveglianza già definite attorno ai focolai confermati. E’ istituita una ulteriore zona di restrizione che ricomprende il territorio dei comuni di cui all’allegato I al provvedimento, in cui ricadono tutto il territorio della provincia di Verona a sud dell’Autostrada A4 (Milano – Venezia) non ricompreso nelle ZP e ZS; tutto il territorio della provincia di Brescia a sud dell’autostrada A4 (Milano – Venezia) non ricompreso nelle ZP e ZS; tutto il territorio della Provincia di Mantova non ricompreso nelle ZP e ZS; numerosi comuni della della provincia di Cremona.
Il Servizio veterinario dell’ASL, in questa zona, garantisce l’applicazione, nelle aziende a carattere commerciale, delle misure di seguito elencate: censimento del pollame negli allevamenti industriali; tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda; è adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici; è vietato l’accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all’interno del territorio dei comuni di cui all’allegato I (ZUR),
E’ possibile movimentare volatili dalla ulteriore zona di restrizione alle seguenti condizioni:
-l’invio dei tacchini da carne agli impianti di macellazione è consentito previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico. Gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell’allegato III, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 36 ore precedenti il primo carico;
-i prelievi devono essere ripetuti ogni 36 ore fino a completamento del carico;
-è possibile inviare altri volatili diversi dai tacchini da carne, ad esclusione delle galline ovaiole, agli impianti di macellazione previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico; gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell’allegato III, di tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico;
-è possibile movimentare pollastre per la produzione destinate a un allevamento di deposizione, previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico, a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell’allegato III, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 24 ore precedenti il primo carico.
Gli automezzi, destinati al trasporto animali vivi, devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, deve inoltre essere rispettato quanto previsto all’Allegato II al provvedimento.
Non possono uscire dall’azienda, senza previa comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell’influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame (“mangime”), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività (“concime”), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l’influenza aviaria;
E’ vietata l’uscita dalle aziende di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio o a un impianto di sgusciatura non annessi a un allevamento e le uova da cova se non destinate direttamente all’incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l’uso.
Sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure p resso gli ingressi e le uscite dell’azienda, conformemente alle istruzioni dell’autorità competente.
Controlli sugli allevamenti in Lombardia e Veneto
-In considerazione del rischio associato alla movimentazione dei volatili destinati agli impianti di macellazione nella ZUR, il Servizio veterinario dell’ASL dovrà effettuare i controlli previsti all’allegato III a cadenza settimanale, negli allevamenti di tacchini da carne situati nel raggio di 3 km dagli impianti di macellazione e in quelli situati nelle immediate vicinanze dei principali assi di comunicazione stradali percorsi dagli automezzi per il trasporto dei volatili.
-Le Filiere avicole dovranno comunicare alle Regioni interessate, entro il venerdì mattina della settimana precedente, il programma settimanale di macellazione degli allevamenti di tacchini situati nella ZUR e il percorso degli automezzi.
-Negli allevamenti di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e di pollastre, situati nella ZUR, il Servizio veterinario dell’ASL dovrà effettuare prelievi di almeno 5 volatili morti, a cadenza settimanale.
Le disposizioni avranno durata di 30 giorni e potranno essere odificate qualora mutasse il quadro epidemiologico
Chiarimenti del Ministero della Salute
In riferimento alle richieste pervenute per le vie brevi sul Dispositivo Dirigenziale protocollo DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017, sentito l’IZS delle Venezie sede del CRN per IA, si fa presente quanto segue:
- I controlli previsti all’art. 1, comma 2, lettera d., puntato iii. si riferiscono alle movimentazioni dagli allevamenti presenti nella ZUR sia verso l’esterno sia all’interno della stessa ZUR.
- I macelli riportati all’art.2 comma 1 sono quelli che macellano tacchini, quindi i controlli si effettuano sugli allevamenti di tacchini nei 3 km dagli impianti di macellazione di tacchini.
- E’ consentito il completamento degli accasamenti già in atto negli allevamenti di tacchini situati nella ZUR.
- Nella ZUR sono vietate le movimentazioni di galline ovaiole anche per l’invio al macello.
- Allegato III – campionamento:
Si chiarisce che le teste di cui all’allegato III si riferiscono ad animali morti o abbattuti con sintomi. Non vanno soppressi animali sani per il prelievo. Nel caso in cui non vi siano animali morti o con sintomi, le attività di monitoraggio e precarico sono effettuate attraverso i prelievi dei tamponi tracheali.
Attività per il monitoraggio
– Almeno cinque teste con collo prelevate da volatili morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico. Il prelievo dovrà essere effettuato nel/nei capannone/i dove è presente maggiore mortalità.
– Almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei per capannone, che devono essere fino a un massimo di 100 campioni per allevamento.
Attività per il precarico (movimentazione)
– per quanto riguarda il prelievo precarico dei tacchini destinati agli impianti di macellazione, invece di mandare le teste di cui al primo punto (per evitare problemi al laboratorio) è possibile inviare il tampone tracheale effettuato su almeno 5 animali morti. Il campionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: o direttamente in trachea sull’animale morto o una volta separata la testa alla base del collo, inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale.
– almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei per capannone, che devono essere fino a un massimo di 100 campioni per allevamento.
Relativamente ai Controlli previsti nelle ZP e ZS istituite attorno ai focolai, si richiama quanto previsto all’articolo 18, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 9/2010 e a quanto previsto dal Manuale diagnostico di cui alla decisione n. 437/2006/CE:
Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
Quando un veterinario ufficiale effettua un’ispezione in un’azienda commerciale, devono essere eseguite le seguenti procedure:
a) verifica dei registri relativi alla produzione e allo stato sanitario dell’azienda. Se esistono segnali di un aumento della mortalità giornaliera (oltre tre volte superiore rispetto al normale tasso di mortalità dell’allevamento) o se si registra un calo nella produzione giornaliera di uova (superiore al 5 %) o una diminuzione del consumo giornaliero di mangime e/o di acqua (superiore al 5 %), si deve procedere al prelievo dei campioni standard in ogni unità produttiva;
b) ispezione clinica di ogni unità produttiva, compresi una valutazione della sua anamnesi clinica ed esami clinici del pollame e degli altri volatili in cattività, soprattutto di quelli che sembrano malati;
c) quando la manifestazione chiara dei segni clinici della malattia non è attesa nelle specie di pollame o degli altri volatili in cattività interessati oppure quando si è in presenza di volatili vaccinati, l’autorità competente può, in base all’esito di una valutazione del rischio, decidere che i campioni standard debbano essere prelevati in ogni unità produttiva;
d) in base all’esito di una valutazione del rischio, l’autorità competente deve decidere in merito a un’ulteriore sorveglianza ufficiale che deve essere realizzata attraverso ispezioni cliniche e mediante un campionamento per le analisi di laboratorio in aziende, comparti o tipi di produzione mirati.
Oltre a quanto previsto nel manuale diagnostico, per quanto riguarda gli allevamenti che andrebbero monitorati indipendentemente dalla presenza di situazioni anomale, sicuramente vanno presi in considerazione gli allevamenti di tacchini da carne e galline ovaiole.
Per evitare troppi accessi nelle aziende si raccomanda di raccogliere almeno 5 morti (nel caso di animali di piccole dimensioni, es. galline) o 5 teste con collo (in caso di animali di maggiori dimensioni, es. tacchini) evitando di effettuare tamponi o prelievi su animali.
16 febbraio 2017