Nelle more della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari ha trasmesso l’ordinanza 18 marzo 2015 recante: “Proroga e modifica dell’Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». La Direzione, nel raccomandare il corretto adempimento delle misure contenute nella predetta ordinanza, informa che il provvedimento proroga e modifica l’Ordinanza 26 agosto 2005 (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile), considerato che a livello internazionale l’influenza aviaria è ancora diffusa e pertanto “è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilità degli alimenti dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o mangime”.
Nelle premesse del provvedimento, il Ministero rileva che dall’inizio dello scorso novembre sono stati confermati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in Europa e che a dicembre l’H5N8 ha interessato anche il territorio nazionale: “nonostante l’infezione non si sia estesa ad altri allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati dal Ministero della Salute, i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana”.
Dopo l’approvazione, a gennaio, del programma nazionale da parte della Commissione Europea e visto il Regolamento 1169/2011 che obbliga all’indicazione del paese d’origine o del luogo della provenienza per carni fresche, refrigerate o congelate di volatili alla voce 0105″- il Ministero non ha ritenuto necessario confermare le disposizioni previste agli articoli 3,4 e 5 dell’ordinanza 26 agosto 2005, concernenti le misure sanitarie attinenti l’etichettatura d’origine”.
Nelle more dell’emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanità animale di disciplina delle misure di biosicurezza, il Ministero della Salute ha disposto la conferma delle misure di biosicurezza e polizia veterinaria introdotte con l’ordinanza 26 agosto 2005 al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali H5 e H7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi, che hanno interessato le regioni ad elevata vocazione avicola.
9 aprile 2015