Con una nota del 26 giugno scorso il direttore generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti del Ministero, Silvio Borrello, risponde a un quesito della Regione Veneto circa l’utilizzo dei fondi derivanti dall’applicazione della legge 194/2008. Il direttore ribadisce che tali introiti devono essere finalizzati esclusivamente e totalmente alla copertura finanziaria dei costi del controllo ufficiale. “Con la presente – scrive Borrello – si riscontra la richiesta di parere pervenuta da codesta regione in data 5 giugno 2013 concernente I’utilizzo a livello periferico delle risorse derivanti dalle tariffe riscosse ai sensi del dlgs 194/2008. Al riguardo, si rinvia a quanto previsto all’articolo 7 del decreto legislativo citato”
Dove si stabilisce puntualmente che gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all’allegato A, sezioni da I a 6, sono destinati e vincolati. In particolare, con riferimento alla quota del 90% destinata alle aziende sanitarie locali le relative somme sono vincolate “alla copertura delle spese relative al mantenimento, al potenziamento ed al miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione del piano aziendale integrato dei controlli , comprese le spese amministrative”.
“Con stretto riferimento alla possibilità di destinare parte dei fondi introitati dalle aziende sanitarie locali alla copertura di spese amministrative, la valutazione sulle congruità della destinazione dei fondi vincolati di cui al dlgs 194/2008 in quanto previsto dal citato articolo 7, spetta per ogni singola spesa autorizzata al soggetto responsabile della gestione contabile che ne risponde ovviamente di fronte ai competenti organi di controllo”.
“Al riguardo corre l’obbligo di ribadire che l’utilizzo degli importi derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al decreto 194 deve essere finalizzato esclusivamente e totalmente alla copertura finanziaria dei costi del controllo ufficiale”
“Pertanto, l’eventuale destinazione degli stessi per l’incremento delle risorse umane e strumentali delle singole attività di controllo è ammessa solo ove la spesa amministrativa sia funzionalmente legata al mantenimento, potenziamento e miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione del piano aziendale integrato dei controlli”
2 luglio 2013 – riproduzione riservata