È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 64 del 17 marzo scorso il decreto ministeriale 27 gennaio 2017 relativo alla proroga dell’innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina (e bufalina) e suina.
Le imprese del settore zootecnico, in regime speciale Iva, lo attendevano dal 16 febbraio quando hanno dovuto fare la liquidazione Iva del mese di gennaio con il dubbio se applicare le nuove percentuali di compensazione o quelle precedenti. Si osserva che il decreto ministeriale fissa la applicazione delle percentuali più elevate con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e quindi anche le imprese che le hanno adottate nelle liquidazioni Iva dei mesi di gennaio e febbraio 2017, pur in assenza della pubblicazione del provvedimento, non potranno essere sanzionate.
Peraltro il decreto ministeriale si limita a prorogare di un anno gli effetti dell’analogo provvedimento dello scorso anno del 26 gennaio 2016.
La percentuale di compensazione Iva per le cessioni di bovini e bufali vivi è fissata nella misura del 7,65% mentre fino al 2015 era pari al 7%; invece per le cessioni di suini vivi la nuova percentuale è pari al 7,95% in luogo del 7,30 per cento.
Le imprese che hanno effettuato la liquidazione Iva dei mesi di gennaio e febbraio 2017 utilizzando prudentemente le percentuali di compensazione vigenti nel 2015, potranno recuperare la maggiore detrazione Iva in sede di dichiarazione annuale.
Il decreto del Ministero dell’Economia è attuativo del comma 45 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, il quale dispone la proroga per l’anno 2017 dell’aumento delle percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi della specie bovina e bufalina fino 7,7 per cento, nonché per le cessioni di suini vivi fino all’8 per cento. Come è avvenuto lo scorso anno il ministero ha fissato l’aumento in misura leggermente inferiore alla misura massima stabilita dalla legge.
Si ricorda che le percentuali di compensazione determinano la detrazione Iva per le cessioni di prodotti agricoli per le imprese che applicano il regime speciale Iva ex articolo 34 del Dpr 633/1972; infatti nella fattispecie mentre l’imposta viene addebitata al cliente con l’aliquota Iva prevista per i predetti beni nella misura del 10%, la detrazione Iva, che prescinde dall’imposta assolta sugli acquisti, è stabilita in misura corrispondente alle percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale per categorie di prodotti ed applicate all’ammontare imponibile delle operazioni effettuate.
Le percentuali di compensazione assolvono anche la funzione di aliquota Iva per le cessioni effettuate dagli agricoltori in regime di esonero (volume d’affari 2016 non superiore a 7milaeuro) con autofattura emessa dall’acquirente; in questi casi qualora gli acquirenti avessero emesso nel 2017 l’autofattura con le percentuali inferiori a quelle nuove, devono emettere nota di accredito nei confronti dell’agricoltore esonerato per assolvere la maggiore Iva dovuta che al tempo stesso è detraibile per l’acquirente. (Vai alla fonte)
Gian Paolo Tosoni – Il Sole 24 Ore – 22 marzo 2017