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    Home»Notizie ed Approfondimenti»Buste di plastica: le sanzioni per le violazioni della commercializzazione ci sono, ma servono chiarimenti
    Notizie ed Approfondimenti

    Buste di plastica: le sanzioni per le violazioni della commercializzazione ci sono, ma servono chiarimenti

    pecore-elettricheInserito da pecore-elettriche27 Novembre 2013Nessun commento7 Minuti di lettura
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    Le sanzioni per la violazione del divieto di commercializzare shoppers non conformi alle specifiche tecniche definite con il Decreto ministeriale18 marzo  2013 sono applicabili già dal 13 novembre. Eppure, da alcuni viene messa in dubbio l’entrata in vigore delle previsioni del Dm e del relativo regime sanzionatorio, adducendo l’incertezza dell’esito della procedura di notifica in Commissione europea, il silenzio della quale, invece – spirati i termini massimi per eventuali osservazioni critiche – va interpretato come esito favorevole della procedura stessa.

    La storia è iniziata con la legge  27 dicembre 2006, n. 296, che, all’ articolo 1, comma 1130, prevedeva la definizione di un programma  finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere già dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondessero entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

    Dopo alterne vicende, con l’articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2012,  quindi (sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28) sono state fissate le disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente. Il decreto, in particolare, ha prorogato la decorrenza del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, fino all’adozione di un apposito decreto ministeriale di natura tecnica, limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002 (che definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile o compostabile); di quelli riutilizzabili, realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi; di quelli  riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

    Lo stesso decreto legge ha rinviato ad un decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2012, l’individuazione di eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione degli shoppers indicati, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti e le modalità di informazione per i consumatori.

    Al fine di favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate,  il decreto legge ha, altresì, disposto che i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata Uni En 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare (percentuale modificabile in aumento con Dm del Ministero Ambiente, sentito il Corepla).

    Infine, il decreto legge ha introdotto il regime sanzionatorio, prevedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria  per la violazione del divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi (da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti o un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore) a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti tecnici di riferimento (nella versione precedente alle modifiche apportate con l’articolo 34, comma 30, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012, n. 221, la decorrenza delle sanzioni era fissata al 31 dicembre 2013).

    Con il Dm 18 marzo 2013, quindi, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 2 del decreto legge n.2/12, sono state individuate le caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci di cui è consentita la commercializzazione. In particolare il decreto consente la commercializzazione di: sacchi monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002; sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all’uso alimentare, con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all’uso alimentare; sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli di cui alla lettera a) che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco: con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento se destinati all’uso alimentare; con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento se non destinati all’uso alimentare.

    Il decreto consente, inoltre, la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri. Nel testo è chiarito che il provvedimento entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE.

    Tale notifica è quindi intervenuta il 12 marzo 2013 (numero notifica: 2013/152/I). La Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla compatibilità delle norme italiane con i principi comunitari entro il 13 giugno 2013. Il 17 maggio 2013 è stata formalizzata alla Commissione europea, da parte della Gran Bretagna, un’opposizione alle norme italiane per  contrasto con i principi di libera circolazione delle merci e di concorrenza ai sensi del Trattato sul funzionamento della Ue e con la direttiva imballaggi (direttiva 94/62/Ce). Tale notifica ha fatto slittare di ulteriori 90 giorni il termine di riferimento per le osservazioni da parte della Commissione europea che, pertanto, avrebbe dovuto pronunciarsi entro il 13 settembre scorso.

    Il silenzio da parte della Commissione e l’invio di osservazioni critiche da parte di alcuni Stati membri ha alimentato i problemi interpretativi sulla vicenda connessi, in particolare, alla necessità di valutare se possa ritenersi effettivamente conclusa con esito favorevole la procedura di notifica, in quanto a tale momento è collegata, per espressa disposizione di legge, l’entrata in vigore del decreto italiano e la decorrenza delle relative sanzioni.

    L’articolo 6 del D.M. 18 marzo 2013, infatti, vincola la sua efficacia (entrata in vigore) alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 98/34/CE.  D’altra parte, il decreto legge n.2/2012 fa decorrere il termine per l’applicazione del divieto di commercializzazione e delle sanzioni dalla sua emanazione. Gli uffici ministeriali competenti, in via informale, hanno chiarito che, secondo l’interpretazione prevalente, il divieto e le sanzioni sarebbero applicabili 60 giorni dopo la piena entrata in vigore del decreto (e quindi 60 giorni dopo la conclusione, con esito favorevole, dell’esame del testo presso la Commissione Europea).

    La vicenda si è ulteriormente complicata a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, di una proposta di modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio finalizzata a  ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (Com 761 final del 4 novembre 2013) che definisce limiti meno restrittivi rispetto a quelli fissati a livello nazionale. La proposta, in particolare, mira a ridurre il consumo nell’Unione europea delle borse di plastica con spessore inferiore a 50 micron (0,05 millimetri), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di platica consumate nell’Unione e che, venendo riutilizzate meno rispetto a quelle di  spessore superiore, corrono un maggiore rischio di diventare rifiuti.

    In questo contesto, quindi, è urgente un chiarimento ufficiale da parte delle competenti Istituzioni al fine di non lasciare spazio a dubbi circa l’effettiva vigenza del divieto di commercializzare shoppers non conformi alle previsioni del decreto ministeriale in Italia e sull’applicabilità delle relative sanzioni.

    Il Punto Coldiretti – 27 novembre 2013 

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