Le imprese potranno stipulare contratti a tempo determinato senza causale per 36 mesi, durante i quali sarà possibile prorogarli fino a 8 volte a condizione che le proroghe «si riferiscano alla stessa attività per la quale il contratto è stato stipulato». Dal ministero del Lavoro arrivano i chiarimenti ai dubbi sul decreto approvato dal Consiglio dei ministri che modifica la legge Fornero: il nuovo limite del 20% di contratti a termine rispetto all’organico potrà essere modificato con la contrattazione collettiva, e tiene conto di sostituzioni e stagionalità. Potranno infine stipulare un contratto a termine anche le imprese fino a 5 dipendenti. Come unica condizione per le proroghe rimarrà il fatto che i rinnovi si dovranno riferire «alla stessa attività lavorativa per il quale il contratto è stato inizialmente stipulato». Niente intervalli nel caso di proroghe del contratto a termine “acausale”. Vale a dire, gli “stop and go” di 10 e 20 giorni non varranno per il nuovo regime di proroghe “libere”, al massimo otto volte nei 36 mesi, che arriverà con l’entrata in vigore del dl Poletti
Contratti, proroghe senza intervalli. Obbligo di interruzione solo in caso di nuova assunzione
Il Sole 24 Ore – 16 marzo 2014 – Niente intervalli nel caso di proroghe del contratto a termine “acausale”. Vale a dire, gli “stop and go” di 10 e 20 giorni varranno, come già ora, solo per le successioni dei contratti a termine, non quindi per il nuovo regime di proroghe “libere”, al massimo otto volte nei 36 mesi, che arriverà con l’entrata in vigore del dl Poletti. Il ministero del Lavoro chiarisce così un altro dubbio operativo che poteva sorgere all’indomani dell’entrata in vigore del provvedimento, prima tappa subito operativa del Jobs Act su cui il governo ha scommesso per far ripartire l’occupazione.
In pratica, i datori di lavoro, nei tre anni di durata massima del contratto a termine, potranno sempre prorogare il rapporto «in corso di svolgimento» fino a un massimo di otto volte. La proroga scatterà subito, senza che ci sia bisogno di rispettare gli intervalli di tempo. I 10 o 20 giorni di “attesa” (rispettivamente se il contratto dura fino a sei mesi o oltre) continueranno invece a dover essere rispettati in caso di successione di rapporti a tempo (rispettando così la direttiva Ue n. 70 del 1999 che, per prevenire abusi, chiede di specificare i casi in cui i contratti a termine sono da considerarsi “successivi”). Nel nuovo regime della prorogabilità “libera” resta quindi una sola condizione per il rinnovo: il fatto che la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa (cioè le stesse mansioni) per il quale il contratto è stato inizialmente stipulato. L’acausalità varrà invece anche per i contratti di somministrazione, vista la scelta che è stata fatta per un regime unificato.
Sempre guardando alle misure immediatamente operative (l’ipotesi è che il decreto arrivi in Gazzetta Ufficiale tra lunedì e martedì), c’è poi la nuova regulation semplificatoria sull’apprendistato. Non sarà più obbligatoria la forma scritta del progetto formativo e non ci saranno più le percentuali vincolati di assunzione di apprendisti al termine del contratto per effettuarne di nuovi. Per le imprese ci saranno inoltre costi più contenuti visto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, potrà essere pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Un incentivo importante per far decollare il programma sperimentale, 2014-2016, di apprendistato previsto dal decreto Carrozza. Per essere operativo serve l’emanazione del decreto interministeriale (Miur-Lavoro-Mef). Ad attenderlo c’è già Enel che nei giorni scorsi ha sottoscritto un accordo con i sindacati per assumere 150 studenti-apprendisti in tutt’Italia. Infine il Durc: scatta la possibilità di verifica di regolarità contributiva di un’azienda nei confronti di Inps e Inail e Casse edili online. Anche se la norma rimanda a un decreto ministeriale (entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge) che definisca le modalità di interrogazione e le ipotesi di esclusione.
Fin qui le misure immediate che, tra qualche giorno, saranno tuttavia esposte al rischio di emendamenti parlamentari. Dopo le critiche della Cgil e le approvazioni della Cisl, le reazioni politiche di ieri sono parse piuttosto polarizzate anche all’interno della maggioranza. Se il presidente della commissione lavoro del Senato Maurizio Sacconi (Ncd) ha detto che «l’esame parlamentare, al di là degli aggiustamenti al margine dovrà confermare questa impostazione pena la tenuta della maggioranza», il suo collega della Camera, Cesare Damiano (Pd), giudicato invece «esagerato» un contratto a termine senza causale per tre anni: «Si corre il rischio di un eccesso di flessibilità». Per Damiano, insomma, modifiche sono possibili e «la filosofia del prendere o lasciare non sta scritta da nessuna parte».
Per il resto del Jobs Act e i suoi contenuti più ambizioni i tempi sono più dilatati, visto che il governo ha scelto la strada del ddl delega (ci vollero circa tre anni per attuare la legge Biagi). In quel secondo testo, che dovrebbe essere trasmesso alle camere insieme con il decreto legge, c’è l’ipotesi di introduzione del contratto unico a tutele crescenti, la riforma degli ammortizzatori sociali e la sperimentazione del compenso orario minimo da applicare a tutti i rapporti di lavoro subordinati previa consultazione con le parti sociali. Temi complessi e che in passato sono sempre stati divisivi
Contratti, fino a otto rinnovi senza causale
IL Sole 24 Ore – 15 marzo 2014 – Cambieranno le disposizioni contenute nella bozza di decreto legge che semplifica la normativa su contratti a termine e apprendistato. Quando entrerà in vigore il provvedimento, spiega un comunicato del ministero del Lavoro, il datore di lavoro «potrà sempre instaurare rapporti a termine senza causale, nel limite di durata massima di 36 mesi». Non solo. Si potrà anche prorogare il contratto a tempo in corso di svolgimento «fino a un massimo di otto volte», purché sempre nei limiti dei tre anni. Come unica condizione per le proroghe rimarrà il fatto che i rinnovi si dovranno riferire «alla stessa attività lavorativa per il quale il contratto è stato inizialmente stipulato».
In concreto ciò significa il superamento della disciplina attualmente vigente (frutto delle rigidità introdotte dalla legge Fornero e del primo intervento correttivo del decreto Giovannini) che limita l’acausalità, cioè l’esonero per il datore di specificare i motivi per cui appone un termine al rapporto, al solo primo contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi. Ora il termine si innalza a 36 mesi, e si consentono fino a un massimo di otto proroghe senza indicare la causale (resta solo il riferimento per il rinnovo «alla stessa attività lavorativa» – da intendersi le stesse mansioni, che fa certamente più chiarezza).
Si conferma invece l’introduzione, ex lege, di un tetto del 20 per cento di contratti a termine che ciascun datore di lavoro potrà stipulare rispetto al proprio organico complessivo. Ma il decreto, aggiunge il ministero, fa comunque salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, del dlgs 368 del 2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo, e dall’altro tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. E per le realtà imprenditoriali più piccole (e questa è un’altra precisazione importante) è previsto che chi occupa fino a cinque dipendenti «può comunque stipulare un contratto a termine».
I chiarimenti di Giuliano Poletti arrivano dopo le contraddittorietà contenute nella bozza di dl esaminata mercoledì dal consiglio dei ministri, evidenziate ieri da questo giornale. Con le modifiche annunciate dal governo si va verso una decisa semplificazione dei contratti a termine, sulla scorta di quanto già chiesto dalle parti sociali al precedente ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, da sperimentare, per un periodo limitato, in vista di «Expo 2015» (operazione poi rimasta sulla carta). Ma che ora Poletti, con coraggio, generalizza e mette nero su bianco in un decreto-legge. Se le aperture del ministero del Lavoro si confermeranno nel testo ufficiale del dl, che ora deve essere firmato al Quirinale prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si tratterebbe di un netto segnale di attenzione per le esigenze delle aziende, visto che il contratto a termine rappresenta il 60% delle nuove attivazioni. Una liberalizzazione che dovrebbe essere in linea anche con la direttiva Ue n. 70 del 1999 (da noi recepita nel 2001 in modo eccessivamente stringente, e in più nel 2012 peggiorata dalla legge 92).
Il comunicato del ministero del Lavoro non fa cenno, invece, agli intervalli tra un contratto a termine e il successivo, che il decreto 76 ha riportato a 10 o 20 giorni (a seconda della durata del rapporto, se cioè inferiore o superiore ai sei mesi), dopo che la legge Fornero li aveva allungati oltremodo (rispettivamente a 60 o 90 giorni). Così quindi il regime degli “stop and go” rimarrebbe quello oggi previsto.
Per quanto riguarda l’apprendistato il dl confermerebbe l’intervento sul piano formativo, per il quale non è più richiesta la forma scritta (che resta invece per il solo contratto e patto di prova). Si abrogano poi i commi 3-bis e 3-ter del dlgs 167 del 2011 (il Tu Sacconi), introdotti dalla legge Fornero, e quindi si cancellano le attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo (30% fino al 2015, poi 50%). Ora queste percentuali non ci saranno più.
Si interviene anche sull’apprendistato di primo livello (quella per il diploma o la qualifica), in vista dell’imminente avvio del programma sperimentale, 2013-2015, di apprendistato a scuola contenuto nel dl Carrozza. In particolare, si viene incontro alle imprese, prevedendo che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro, infine, viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
Il Sole 24 Ore – 15-16 marzo 2014