I medici: troppe denunce strumentali. I sindacati chiedono parametri oggettivi per filtrare i ricorsi da parte dei pazienti al tribunale
«Alcuni di noi vedono nel paziente il nemico che può danneggiarli».Il chirurgo del Policlinico Casilino di Roma Augusto Terenzi indica la sua soluzione per recuperare il rapporto con il malato: «Le persone hanno diritto al medico sereno, per questo dovremmo fermare gli interventi programmati finché non si mette un freno al business di chi “ingrassa” sulle colpe del medico, vere o presunte. Ormai ci sono colleghi che, per paura, calcano la mano nel prevedere le conseguenze di un intervento». Sul banco degli imputati si sente anche Riccardo Marinoni chirurgo dell’Aurelia Hospital di Roma: «Molti pazienti, grazie alla cattiva informazione, ci percepiscono come killer, quando la fiducia sarebbe fondamentale». In questo clima c’è chi cerca di aggirare il problema. «La verità è che la medicina difensiva deresponsabilizza – afferma il vice presidente dell’associazione ostetrici e ginecologi Massimo Percoco – accade che si cerchi di far prendere in carico il paziente al collega del turno successivo o di dirottarlo su un’altra struttura». Un rimedio lo suggerisce Giuliano Ferrara consigliere dell’associazione dentisti italiani: «Quello che serve è una legge “filtro” che fissi dei requisiti al di fuori dai quali non si può denunciare il medico. Non per cercare un’impunità perla categoria, ma per evitare processi che durano anche 15 anni. Le assicurazioni, infatti, quando la cifra è modesta pagano, altrimenti vanno in tribunale». Sulle assicurazioni sono più sereni gli avvocati. Anche se non manca chi solleva dei dubbi sulla reale utilità della copertura per i cittadini, come l’avvocato Giancarlo Castagni, titolare di uno studio specializzato in diritto commerciale e assicurativo. «La natura intellettuale del contratto rende discrezionale la valutazione dell’operato del legale e la responsabilità scatta, per l’articolo 1176 del Codice civile, solo quando c’è la violazione del dovere di diligenza: “pecca” non facilmente riscontrabile. L’assicurazione del professionista è per il cliente uno scudo fragile soprattutto per le controversie importanti. Per l’avvocato a fare da “schermo” c’è l’articolo 2236 che limita la responsabilità al dolo o alla colpa grave. In tal caso l’assistito deve quantificare il danno subito, dimostrando che senza “colpa” avrebbe vinto la causa. Non vedo questa grande tutela, ancora meno in un momento in cui c’è un’offerta di prestazioni al ribasso». Perplesso, per ragioni diverse, anche il presidente dell’Oua Nicola Marino: «Capiamo la volontà del legislatore di garantire il cliente ma il carico di costi rischia di essere eccessivo. È invece incomprensibile l’obbligo di assicurare per gli infortuni anche i dipendenti, già coperti dalla normale contribuzione. Lavoreremo per migliorare la normativa».
Il sole 24 Ore – 30 gennaio 2013