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Cassazione. Cavalli malnutriti ed assetatati, l’abbandono si configura anche con la condotta colposa

Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, quei comportamenti (anche colposi) di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo. È quanto emerge dalla sentenza 2852/14 della Corte di Cassazione.

Il caso

Oltre una ventina di cavalli di razza maremmana malnutriti ed assetatati, che pascolavano allo stato brado, venivano rinvenuti casualmente dai guardiacaccia. Era scattata, dunque, nei confronti del proprietario, la condanna alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di abbandono di animali (art. 727 c.p.). La responsabilità penale dell’imputato viene confermata anche dai giudici di legittimità che hanno ritenuto sussistenti i requisiti richiesti dalla norma in questione. La condotta omissiva del proprietario che ha procurato sofferenze ai cavalli. In sentenza viene ribadito l’orientamento della Cassazione secondo cui costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche «quei comportamenti – anche colposi – di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo». Pertanto, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it – 11 aprile 2014 

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